Dossier un anno di riformaCartabia

ha parzialmente rimediato alla criticata genericità del disposto dell’art. 165, comma 5, c.p., stabilendo che i programmi di recupero debbano essere frequentati con una «cadenza almeno bisettimanale» da parte degli autori di reato.

Occorre chiedersi se, nonostante il silenzio del legislatore sul punto, anche in oc- casione della applicazione di una pena sostitutiva il giudice possa richiederne al condannato la partecipazione , analogamente a quanto disposto dall’art. 165, comma 5, c.p. Una risposta positiva potrebbe forse trovare fondamento nel disposto dell’ art. 58 della l. n. 689/1981 , che consente al giudice, in sede di applicazione delle pene so- stitutive, di assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva anche attraverso delle – non meglio specificate – « opportune prescrizioni ». Essa potrebbe rivelarsi op- portuna nei casi che ci interessano, consentendo di contemperare l’esigenza di fondo – propria di queste misure – di evitare gli effetti disumanizzanti della detenzione carceraria, con la necessità di contrastare la violenza domestica e di genere, attra- verso la partecipazione ai percorsi di recupero e di non vanificare, senza una ragione evidente, il percorso intrapreso dal legislatore nel 2019 per rendere il più possibile effettivo il contributo che i programmi di recupero potrebbero offrire nella lotta con- tro la violenza di genere.

Diverse ragioni fanno ritenere che la disciplina di cui all’art. 165, comma 5, c.p. può essere ‘esportata’ senza difficoltà dall’ambito della sospen- sione condizionale a quello delle pene sostitutive : 1. i percorsi di recupero si caratterizzano, come si è detto, per una spicca- ta finalità rieducativa, che contraddistingue anche le nuove pene so- stitutive e che si può evincere sia dal loro contenuto particolarmente risocializzante che dai criteri posti dal legislatore all’art. 58 della legge 689/1981 per guidare la decisione del giudice sull’applicazione di tali sanzioni; 2. se è vero, da una parte, che la sospensione condizionale di cui all’art. 165, comma 5, c.p., prevedendo un obbligo di facere incoercibile, può essere applicata solo su richiesta, o comunque con l’ assenso, dell’au- tore del reato di genere , dall’altra, anche le pene sostitutive, per di- verse ragioni, possono essere applicate solo con l’assenso del reo, ai sensi dell’art. 545- bis c.p.p.;

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