3. infine, pare opportuno sottolineare anche da un punto di vista pratico che, se la legge 168/2023 ha previsto l’ intervento dell’UEPE nella ve- rifica dell’effettiva partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto condannato a pena sospesa, anche il d.lgs. n. 150/2022 ha di- sposto, in varia misura, il coinvolgimento dell’UEPE nell’ambito della sostituzione della pena detentiva, attribuendogli anche compiti di vi- gilanza sulla corretta esecuzione delle pene sostitutive (Cazzola).
Si auspica intervento legislativo che vincoli la discrezionalità del giudice perché i pro- grammi di recupero per gli autori di reati che sono manifestazione della violenza di ge- nere, essendo volti a «potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza» ( Linee guida nazionali dei programmi di trattamento per uomini autori di violenza contro le donne nelle relazioni affettive , redatte dall’associazione Relive e reperibili su http://www.associazio- nerelive.it/ ). Inoltre, sollecitano un cambiamento culturale dell’individuo e si muovono su una strada , orientata nella direzione tracciata dall’art. 27, comma 3, Cost., che vale la pena continuare a percorrere , almeno fino a quando non ne sia dimostrata l’inefficacia rispetto al raggiungimento dell’obiettivo primario, costituito, appunto, dalla rieducazione del condannato. 5. LA SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA: L’INGRESSO DELLA VALUTAZIONE RIEDU- CATIVA GIÀ NEL MOMENTO "GENETICO" DELLA SANZIONE L'art. 58 l. n. 689/1981, statuisce, come detto, che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., se non ordina la pena sospesa e vi è il con- senso dell'interessato , può applicare le pene sostitutive della pena detentiva.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazio- ne e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale , indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. È bene precisare che tra le pene sostitutive non sussiste un ordine gerar- chico tipizzato dal legislatore e che l'applicazione dell'una o dell'altra, come si vedrà, rientra nella discrezionalità del giudice. Tuttavia, proprio quando applica la detenzione domiciliare o la semiliber- tà, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.
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