ADESSO, CON LA RIFORMA CARTABIA , viceversa, il principio costituzio- nale del finalismo rieducativo dovrà presidiare a tutto tondo l'applicazio- ne, la scelta e la declinazione individualizzata delle nuove sanzioni sosti- tutive, che vanno ad assumere la natura di vere e proprie pene sostitutive o alternative da plasmare sulla storia individuale del condannato. 5.1. LA DIVERSA “RIMODULAZIONE” DEL PERICOLO DI RECIDIVA L'esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso che questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dalle prescrizioni imposte dal giudice. Per Cass. pen., Sez. 5, n. 43622/2023, l'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo ai meglio , sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in defini- tiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari pre- scrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa , la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni. Sicché, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova, in coerenza con la ratio delineata, nell'ottica di individuare una pena che sia la più idonea alla rieducazione del condannato, nell'ambito di tale valutazione trova posto - e non potrebbe essere al- trimenti trattandosi di contemperare interessi di pari rango - in una posizione di uguale grado, anche la necessità che essa, corredata dalle indispensabili prescrizioni che vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa , a seconda del tipo, lasciano al condannato e scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati. Risulta evidente allora che il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare dell'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adem- piute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutra- lizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'ese- cuzione della pena.
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