Dossier un anno di riformaCartabia

oppure quando, avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva , debba prov- vedere all’elaborazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da par- te dell’imputato non è prevista dalla legge quale condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena (da ultimo, Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 ). Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitu- tiva ai sensi dell'art. 58 l. n. 689/1981, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può • acquisire dall'UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna) e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato; • richiedere , altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di tratta- mento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente; • acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'art. 94 d.p.r. n. 309/1990, la certifica- zione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il pro- gramma terapeutico , che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'UEPE e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria. • Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'u- dienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescri- zioni corrispondenti ; si applicano gli artt. 57 e 61 l. n. 689/1981. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. • Del dispositivo, integrato o confermato, è data lettura in udienza. Concentrando l'attenzione sulle pene sostitutive che riproducono nei contenuti omologhe misure alternative, e cioè sulla semilibertà e sulla detenzione domiciliare, è innegabile che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, spostando dalla magistratura di sorve- glianza al giudice di cognizione il baricentro delle alternative al carcere , cerca di porre rimedio alla grave patologia da tempo evidenziata dalla prassi delle misure alternative dei c.d. liberi sospesi, i quali, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, possono costruirsi (o ricostruirsi) una famiglia, trovare lavoro, raggiungere un equilibrio che verrà poi mandato in frantumi dalla tardiva esecuzione della pena (in carcere o fuori dal carcere). Così la pena diventa veramente certa (non nel senso distolto in cui viene comunemente

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