intesa di pena fissa e immutabile) e rispondente al suo volto dipinto nell’art. 27 Cost. dove spicca la pena-programma e non la pena-corrispettivo, espressione di una visione retri- butiva ormai abbandonata. Che poi l’esecuzione della pena detentiva non riesce a proiettarsi in tale direttrice finalisti- ca è motivo in più per apprezzare lo sforzo di istituire itinerari sanzionatori diversi dalla mera detenzione fine a sé stessa che spesso finisce per assumere solo connotati crimino- geni di contamitatio criminis .
6.1. NON NECESSARIA LA “PREVIA” PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA
Giova rimarcare che – come sostenuto da Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 – nei casi in cui il giudice della cognizione valuti adeguata la pena sostituti- va richiesta dall’imputato, la mancata elaborazione del programma di trat- tamento non può giustificarne il rigetto , essendo espressamente prevista la facoltà per il giudice della cognizione – che diventa in questo caso scel- ta obbligata – di sospendere il processo per un tempo massimo di sessanta giorni al fine di rinviare l’udienza per predisporre il programma. Pertanto, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è più sog- getta alla condizione della preventiva elaborazione del programma di trat- tamento d’intesa con l’UEPE. Sarebbe incoerente sul piano sistematico una interpretazione della previsione che cor- rela la decisione della sostituzione della pena alla fase successiva alla lettura del dispo- sitivo, con l’imposizione a carico dell’imputato dell’onere di predisporre per l’udienza fissare per la decisione l’elaborazione di un programma di trattamento, in una fase processuale in cui l’epilogo del giudizio è per definizione ancora incerto , potendo evi- dentemente essere anche assolutorio, così da rendere del tutto prematuro il coinvolgi- mento dell’UEPE. Tale ultima considerazione – continua sempre Cass. pen., Sez. 6, n. 46013/2023 – va rap- portata al grado del giudizio di merito in cui deve essere operata la sostituzione della pena detentiva, essendo evidente che nel giudizio di appello, invece, l’elaborazione del pro- gramma di lavoro potrebbe certamente essere apprezzata dal giudice come elemento ulteriore di valutazione della fondatezza del motivo di appello che dovesse investire nello specifico il punto della mancata sostituzione della pena detentiva breve da parte del giudice di primo grado.
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