Dossier tutela identita minore

abbia consapevolezza e conoscenza dei Diritti Umani , del loro contenuto e delle forme di tutela per essi predisposte, in quanto ogni essere umano deve poter godere dei propri fon- damentali diritti per la sola ragione di essere al mondo , senza distinzione alcuna. Ora, stante quando detto nei paragrafi precedenti, la tutela dei diritti fondamentali è una questione orizzontale che riguarda tutti i settori di attività dell’UE. Ciò significa che tutti gli organi del Consiglio devono prendere in considerazione tali diritti nel loro lavoro, a pre- scindere dal loro livello o dai temi di loro competenza. Sostanzialmente, tutti godono delle libertà e dei diritti civili ma, al dì là della CEDU, la Corte EDU e alcune Carte, nessun altro strumento giuridico europeo considera i diritti civili in relazione al minore.

3.1.2 Il Divieto di discriminazione nell’Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali

“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi al- tra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”. Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, l’Articolo 21 della Carta dei diritti fondamen- tali, dice espressamente che l’età non deve essere tra i motivi di discriminazione e la dispo- sizione trova la sua fonte sia nel Trattato della Comunità Europea che nella CEDU. Il Trattato prevede, da una parte, il divieto di discriminazione relativo al sesso, la razza e l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e, dall’altra parte, il divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Ora, la Carta di Nizza prevede un divieto di discriminazione che pone “ un obbligo nega- tivo incondizionato e generalizzato ” mentre l’art. 13 del Trattato prevede sì un divieto, ma mediato dall’intervento delle istituzioni comunitarie cui il Trattato attribuisce il potere di adottare gli strumenti necessari per combattere le discriminazioni fondate sui moti- vi elencati dall’articolo stesso. Potere tra l’altro esercitato con l’adozione nel 2000 della direttiva n. 43 che ha concretizzato il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva n. 78 che ha realizzato un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni

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