Nella CEDU la tutela dei diritti dei minori è troppo limitata in quanto essi sono contrapposti a quelli degli adulti. Ad esempio l’Art. 8 della stessa carta, tutela sì il diritto alla vita privata e familiare ma non menziona i diritti del bambino e/o dell’adolescente all’interno della famiglia o comunque nello svolgimento della vita familiare. Nel 2000 fu proclamata a Nizza la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che in qualche modo va a riprendere in un unico testo tutti i diritti, i principi e le libertà scritte nelle precedenti Carte UE; di fatto con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, entrambe hanno lo stesso valore.
Il Trattato di Lisbona è andato a migliorare la protezione die cittadini eu- ropei mantenendo i diritti già proclamati nella Carta di Nizza e introdu- cendo nuovi strumenti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
Invero, la Carta di Nizza va a riprendere diritti fondamentali già affermati da altre Carte, come ad esempio l’Art. 24 della Convezione di New York che proclama la protezione e le cure e il diritto all’ascolto del minore finalizzato a far esprimere allo stesso la sua opinione (diritto fondamentale!) o il principio di supremazia dell’interesse del minore e il divieto di lavoro minorile (OIL). Orbene, tali principi ripresi dalla Convezione di New York, sono contenuti all’interno della Carta di Nizza agli articoli: • Art. 7 sul rispetto della vita privata e familiare; • Art. 14 sul diritto all’istruzione; • Art. 24 sui diritti del minore, protezione cure necessarie per il suo benessere;
• Art. 32 sul divieto di lavoro del minore; • Art. 33 sulla vita familiare e professionale.
4. LEGISLAZIONE NAZIONALE La nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 e a differenza dello Statuto Albertino che ignorava la tutela del minore, essa individua alcune norme relativamente alla famiglia e adotta una particolare diligenza sul minore. Ebbene, le carenze di attenzioni nei confronti dei minori, purtroppo fino agli anni Settanta, sono da ricondurre al costume e alla corrente culturale dell’epoca ma, soprattutto, all’or- dinamento giuridico per-costituzionale. Con l’avvento della Costituzione poi, si è (come
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