Dossier tutela identita minore

Art. 37, Cost. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retri- buzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Il diritto codicistico, per converso, non è sempre stato “dalla parte del minore” infatti era essenzialmente concentrato su interessi di tipo patrimoniale a discapito di quelli di perso- nalità, il minore infatti che possedeva scarsi interessi di tipo patrimoniale e rilevanti inte- ressi di personalità, non veniva preso in considerazione.

Nel nostro Codice Civile sono presenti una serie di articoli che riguardano la tutela del minore: ad esempio l’art. 147 (modificato dalla legge n. 151 del 1975, cosiddetta “Riforma del diritto di famiglia”) riprende la Costituzio- ne affermando l’obbligo di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli che spetta ai genitori, indipendentemente dallo status del figlio e indi- pendentemente dalle vicende personali dei genitori. Mantenimento, istruzione ed educazione dei figli non è altro che un diritto del minore ad ottenere, durante il suo sviluppo, sostegno, guida e protezio- ne affinché si formi adeguatamente come persona.

È grazie ai principi stabiliti dalle dichiarazioni internazionali che viene modificata l’idea di bambino meritevole di tutela . Numerose riforme, sono intervenute in materia di diritto di famiglia e in particolare sul minore. Prima tra tutte la legge n. 151 del 1975 ha modificato alcuni articoli del Codice Civile riguardanti i rapporti familiari, più nel dettaglio la riforma ha abrogato la discri- minazione fra figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio, rendendo possibile da parte del genitore il riconoscimento. Con la stessa legge si è riformulato il concetto di potestà, un tempo di potere esclusivo del padre, estendendola anche alla madre, pertanto, non si è parlato più di “patria potestà” quanto, piuttosto, di “potestà genitoriale” ( concetto che verrà approfondito nel successivo capitolo ). Sempre in materia di riforme, la legge 28 marzo 2001, n. 149 ha voluto ribadire e sottolineare il diritto del minore a crescere ed essere educato all’interno della propria famiglia naturale, ri- chiedendo ai servizi locali di predisporre interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie indigenti.

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