Con la L. 149/2001 il minore privo temporaneamente di un ambiente fami- liare idoneo, nonostante gli interventi di aiuto dei servizi, è affidato ad una famiglia, ad un singolo o ad una comunità di tipo familiare, il cui compito sarà quello di assicurare al minore istruzione, educazione e mantenimen- to, garantendogli le relazioni con la propria famiglia. Ciononostante, nel caso in cui il minore si trovi in stato di abbandono, do- vuto all’incapacità dei genitori di svolgere appropriatamente il loro ruolo o di eventuali parenti tenuti a tale compito, purché tale carenza di assi- stenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, il minore è dichiarato adottabile.
Nel 2006 con la legge n. 54 si è disciplinato in modo diverso il tema dell’affidamento del minore in conseguenza della rottura familiare. La legge introduce un importante principio, il diritto alla bigenitorialità in base al quale il figlio è un soggetto di diritto ed in quanto tale ha diritto di continuare a ricevere da parte di entrambi i genitori affetto, mantenimen- to, cura, istruzione ed educazione a prescindere dal collocamento. Ora, tornando indietro nel nostro viaggio nel tempo delle leggi a tutela del minore, nel 1997 sono state emanate 2 importantissime leggi, la n. 285 che innanzi tutto ha previsto che il Governo ogni 2 anni approvi un “piano d’azione” per la tutela dello sviluppo nell’età evolutiva con priorità e programmi e rafforzamento della cooperazione degli stati membri UE per lo sviluppo dell’infanzia, anche nel mondo e ha altresì istituito un fondo nazionale dedicato all’infanzia e all’adolescenza che ha come finalità quella di realizzare interventi governativi per favorire la promozione dei diritti, la vita e lo sviluppo del minore, crean- do un sostegno per le famiglie e contrastando la povertà e la violenza, finanziando istitu- ti educativi-assistenziali innovativi per l’infanzia e la crescita; con la legge n. 451 , nello stesso anno venne istituita la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia con il compito, per la Commissione di riferire alle Camere attività, proposte e suggerimenti per i diritti e lo sviluppo dei minori e l’Osservatorio, invece, ha il compito di predisporre ogni 2 anni una relazione sulle condizioni dell’infante e dell’a- dolescente in Italia rilevando statistiche, banche dati e progetti di legge sia nazionali che regionali. Ultima cosa, ma non la meno importante, che ha “fatto” la l. 451 del 1997, è stata quella di istituire la “ Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ” celebrata il 20 novembre (data celebrativa poiché l’Italia ha firmato la Convezione ONU).
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