In questo periodo della vita vi sono numerosi cambiamenti, sia a livello fisico, sia a livello psicologico e seppure entrambi in età minorile, un bambino di 1 anno non è assolutamente paragonabile ad un adolescente diciassettenne, considerando i livelli di capacità, le risorse e i bisogni acquisiti o propri. Per converso, il mondo adulto inizia a considerare le capacità del bambino dal momento del suo ingresso nella scuola elementare, nella quale si richie- dono specifiche prestazioni di tipo cognitivo. L’ art.1 c.c. , che è dedicato alla capacità giuridica, definisce la condizione statico/passiva del soggetto. La persona fisica acquisisce la capacità giuridica attraverso la nascita , con l’inizio della respirazione polmonare (art.1 co. 1) e la perde con la morte (art. 4 c.c. e art. 456 c.c.), ovvero con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. La nascita, dunque, è condizione sufficiente e necessaria per l’acquisto della capacità giuridica ex lege , non rilevando che il nascituro sia vitale, ovvero idoneo alla sopravvivenza. Invero, i diritti della personalità si acquisiscono dopo la nascita, mentre quelli patrimo- niali sono solo eventuali (per esempio la successione mortis causa verso il padre durante il periodo di gestazione). Di conseguenza, nel corso degli anni e con l’evoluzione normativa e societaria, è emersa sempre più un’idea del bambino visto come “adulto in miniatura” e non di un soggetto con bisogni peculiari rispetto anche agli adolescenti e agli adulti. Orbene, la legge richiede che il soggetto debba possedere anche la capacità d’agire per com- piere atti di amministrazione in modo personale ed autonomo e l’art.2 c.c. (come vedremo tra poco) è proprio dedicato ad essa e disciplina la condizione del soggetto nel compimento di un’attività giuridicamente rilevante. Nel nostro codice civile al minore non vengono riconosciuti la capacità di curare i propri interessi e tale compito è affidato ai genitori o al tutore che, in qualità di rappresentanti legali possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, con l’autorizzazione del giudice tutelare, anche gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti compiuti per- sonalmente dal minore possono essere annullati su richiesta rivolta al Tribunale dai suoi rappresentanti legali o dallo stesso minore quando abbia raggiunto la maggiore età. Poi, una seppur limitata capacità d’agire è riconosciuta anche al minore nei casi in cui esso sia lavoratore, sia autore di un’opera dell’ingegno e abbia compiuto 16 anni e abbia con- tratto matrimonio (Emancipazione). Invero, la minore età incide in ambito penale anche sull’imputabilità del reato. L’imputabilità può essere esclusa o diminuita da alcune cause disciplinate dagli artt. 88 ss. c.p.; il codice penale distingue la minore età in due periodi, fino ai 14 anni (vi è una pre- sunzione assoluta di assenza della capacità di intendere e di volere) e dai 14 ai 18 anni (non
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