esiste alcuna presunzione né di capacità né di incapacità, ma il giudice deve accertare caso per caso l’imputabilità del soggetto).
1.1 CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri, si ac- quista alla nascita e si perde con la morte. Ogni persona fisica quindi possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza. Mentre la capaci- tà di agire è (come detto sopra) l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali acquista diritti ed assume doveri il tutto al compimento del 18 anno di età. Abbiamo detto che la capacità giuridica si acquista con la nascita , e costituisce un attributo ineliminabile della persona (art. 1 c.c.) e riconoscere la capacità giuridica per il solo fatto di venire al mondo sta alla base dell’affermazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella titolarità dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, allo scopo di assicurare lo svolgimento della sua personalità nelle formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Il riconoscimento della capacità giuridica, in egual modo, all’uomo ed alla donna è affermato dalla Convenzione di New York del 1979 , che sancisce la nullità di tutti i contratti che limitano la capacità giuridica della donna.
Ora, analizzando il momento preciso, l’attimo della nascita, in cui si ottiene la capacità giuridica, è costituito dal distacco del feto dal corpo della madre, e dall’inizio della respi- razione. Proprio perché la capacità giuridica si acquista con la nascita, è stata esclusa la configurabilità di un “diritto a non nascere”. La Corte di Cassazione, (SS.UU., sentenza 22/12/2015 n. 25767), negando la legittimazione del figlio disabile ad agire per il risarcimento del danno ca- gionato dal medico che ne ha precluso l’aborto, ha statuito che “elevare il nascituro a soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica” va “contro il chiaro dettato dell’art. 1 c.c.” . La tutela del nascituro, secondo la Cassazione, non necessita di postularne la soggettività ma può avvenire considerandolo oggetto di tutela. In relazione alla capacità giuridica del nascituro, l’art. 1 co. 2 c.c . salda due importanti principi, i diritti del concepito devono essere previsti dalla legge e costituiscono norme ec- cezionali (ogni persona fisica, dalla nascita e quando la legge lo prevede, anche prima di-
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