Prima del raggiungimento della maggiore età il minore è rappresenta- to dai genitori che ne amministrano i beni e rispondono degli atti illeciti compiuti nei confronti di terzi. Per il compimento di taluni atti (art. 320 c.c.) eccedenti l’ordinaria amministrazione, i genitori devono comunque munirsi dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Ai sensi del co. 2, le leggi speciali possono stabilire la capacità di prestare il proprio lavoro al raggiungimento di un’età inferiore e in questi casi il minore è dotato di capacità sostanziale e processuale in relazione ai diritti ed alle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Allora… come la per la capacità giuridica, la perdita della capacità di agire avviene con la morte del soggetto ma anche con una sentenza di interdizione giudiziale che accerta l’in- fermità mentale del soggetto, nei casi di interdizione legale, che costituisce una sanzione accessoria prevista dall’art. 32 c.p. e comminata con l’ergastolo o con la condanna per un delitto non colposo punito con pena non inferiore a 5 anni e nei casi di inabilitazione o di amministrazione di sostegno ( Segue …). Concludendo, la capacità d’agire non va confusa con la capacità giuridica. Quest’ultima, ri- capitolando, è la capacità di essere titolari di diritti e di doveri, mentre la capacità giuridica è la capacità di esercitare i propri diritti e assumere doveri; la capacità giuridica si acquista con la nascita, mentre la capacità di agire si acquista generalmente al raggiungimento della maggiore età, salvi i casi di emancipazione. Insomma, la capacità giuridica che si acquista con la nascita, non soffre affievolimenti e viene riconosciuta in misura uguale a tutte le persone, mentre la capacità di agire può diminuire o essere totalmente perduta durante il corso della vita, nei casi di incapacità parziale o totale d’agire. 1.2 INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Stante quanto abbiamo detto sopra, sono totalmente incapaci di agire gli interdetti , sia per causa di infermità mentale, che a causa di interdizione legale.
Sono incapaci di agire anche i minori, salvi i casi di emancipazione per matrimonio al compimento dei 16 anni o di capacità di prestare il proprio lavoro al raggiungimento dei 14 anni di età.
L’interdizione viene dichiarata con una sentenza di interdizione giudiziale che accerta l’infermità mentale del soggetto, e quindi la sua inidoneità a provvedere ai propri interessi e l’interdetto è equiparato alla condizione del minore d’età.
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