L’ interdizione legale , invece, costituisce una sanzione accessoria prevista dall’art. 32 c.p. e viene comminata con l’ergastolo o con la condanna per un delitto non colposo punito con pena non inferiore a 5 anni. Diversa è invece l’ inabilitazione , disposta con sentenza, quando viene accertata un’infer- mità che non elimina del tutto, ma riduce grandemente l’idoneità del soggetto a provve- dere ai propri interessi e la condizione giuridica dell’inabilitato è equiparata a quella del minore emancipato. Con l’ amministrazione di sostegno (AdS), (l’amministratore è nominato dal Giudice tu- telare) l’amministrato conserva la capacità di agire per il compimento di tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria e offre dunque a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella inferiore possibilità la capacità di agire. I soggetti per cui può essere nominato un amministratore di sostegno possono essere an- ziani, alcolisti, malati terminali, non vedenti, extracomunitari o detenuti.
La nomina dell’amministratore di sostegno non esige uno stato d’incapa- cità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che vi sia assenza, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Il soggetto de- bole in altre parole può essere semplicemente “vulnerabile” o “debole”, più o meno fisicamente impedito, o psichicamente disturbato, richiedere assistenza esclusivamente in merito al libero esercizio delle sue facoltà ed abitudini che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nel- la condizione di assumere ed attuare liberamente
1.3 L’EMANCIPAZIONE Il Capo II del Titolo XII del Libro I del Codice Civile, artt. 390-397, regola l’istituto giuridico dell’emancipazione del minore e parlando di questo istituto è ovviamente innegabile fare riferimento alle norme della capacità giuridica e della capacità d’agire previste rispettiva- mente dagli artt. 1 e 2 del codice civile. Secondo la normativa vigente, l’emancipato può (emancipazione concessa dal Tribuna- le per i minorenni) contrarre validamente matrimonio, stipulare tutti i tipi di contratti e comparire in tribunale da solo; non può, perché deve ottenere il consenso dei genitori o, in mancanza di entrambi, quello del tutore o curatore, prendere in prestito o prestare denaro,
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