Dossier tutela identita minore

incaricare o cedere beni immobili e stabilimenti commerciali o industriali né incaricare o cedere beni di valore straordinario.

2. L’IDENTITÀ PERSONALE L’identità personale è tutto ciò che noi siamo! rendendo uniche ed inconfondibili le nostre caratteristiche fisiche, psicologiche, culturali a partire dal nome e dalla data di nascita. È l’espressione del rapporto tra una serie di aspetti personali come il modo di ragionare, di comunicare con gli altri, gli interessi, le abilità, l’atteggiamento verso il mondo esterno, i rapporti affettivi con le persone o con i luoghi, il modo di porsi nei confronti degli altri, i progetti per il futuro. Nato dalla fusione del diritto al nome e del diritto all’immagine, il diritto all’identità per- sonale può essere definito come l’interesse di ogni persona a non vedere travisato o altera- to all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell’attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l’inte- ressato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione. I fondamenti normativi della tutela dell’identità personale sono stati individuati nelle di- sposizioni relative al nome (artt. 6-9 c.c.), all’immagine (art. 10 c.c.), al diritto di rettifica (art. 8, Legge n. 47/1948 e art. 32, D.Lgs. n. 177/2005) e, soprattutto, nell’art. 2 Cost. Con l’avvento della Costituzione, la tutela di questi valori ha trovato “ formale riconosci- mento ” nell’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’individuo con la caratteri- stica principale del principio del suo essere norma “aperta”.

La questione della definizione del diritto all’identità personale, e della sua distinzione rispetto ad altri diritti della personalità mi porta qui a mettere in luce il problema della sua rilevanza costituzionale. Il diritto all’identità personale non è espressamente menzionato nel testo costituzionale, e quindi la sua riconducibilità alla costituzione può essere giustificata in maniera interpretativa. Infatti, la rilevanza costituzionale del diritto all’identità personale sembra data per presunta dal legislatore: la legge a protezione dei dati personali, nell’individuare la tutela della riservatezza e dell’identità personale come ratio della disciplina positiva, riconduce tali diritti alla panoramica dei di- ritti e delle libertà fondamentali e quindi costituzionali.

In ambito europeo, i problemi legati all’identità personale sono stati affrontati dalla CGUE incidentalmente. La Corte nel corso degli anni si è pronunciata sul diritto al nome, sul prin-

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