cipio di libertà di circolazione, sul principio di nazionalità e di cittadinanza… ma mai diret- tamente sul diritto all’identità personale. Il punto saliente del diritto alla personalità è il diritto al nome che dal punto di vista della Corte europea è stato affrontato dalla prospettiva della libertà di circolazione, sostenen- do che la libertà di circolazione vieta a uno Stato membro UE di rifiutare di riconoscere il cognome del minore registrato in un altro Stato UE di cui il minore stesso è cittadino o in cui il minore è nato e ah soggiornato. La Corte ha infatti sostenuto che il diritto al nome rientri tra i principi enucleati dall’Art. 8 CEDU relativamente all’identificazione del minore all’interno della famiglia e della comunità, nonché al rispetto della vita familiare e privata, ritenendo in molti casi di specie che ad esempio, la mancata registrazione di un determi- nato nome potrebbe arrecare danno al minore, costituendo una violazione dell’appunto, Art. 8 CEDU. 2.1 ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ Appare qui ovvio che a parte il nome, la cittadinanza e la personalità, il nostro diritto all’i- dentità si identifica nella nostra famiglia ed in particolare nei nostri genitori. Facciamo una premessa… La filiazione è intesa come un rapporto che intercorre tra genitore e soggetti da lui procre- ati e può essere legittima se il figlio è nato da genitori uniti in matrimonio ed in costanza di matrimonio ovvero naturale se il figlio è nato fuori dal matrimonio, cioè tra genitori non sposati tra di loro.
La filiazione legittima era un istituto giuridico del diritto civile che attri- buiva un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto nato in costanza di matrimonio. Si contrapponeva alla filiazione naturale e la materia ERA disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile. La legge 219 del 2012 e il decreto legislativo 154 del 2013 hanno abolito la distinzione di status tra figli legittimi e naturali.
Ora, il riconoscimento è un atto con il quale i figli naturali (ora figli nati fuori del matrimo- nio) possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona. Il riconoscimento di paternità / maternità naturale (art. 269 c.c. e ss.) consente al figlio non riconosciuto, da uno o entrambi i genitori, di vedersi attribuire con sentenza , previo
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