Dossier tutela identita minore

accertamento da parte del Giudice adito, lo status di figlio naturale riconosciuto e tale stato comporta per il figlio il godimento dei diritti propri di un “ figlio legittimo ”, come quelli ereditari e di mantenimento, con tutte le conseguenze del caso per il genitore che assu- merà, nei suoi confronti, i diritti e doveri derivanti ai genitori per effetto dell’accertamento della filiazione. Contrapposto al riconoscimento della paternità, vi è il disconoscimento della paternità che è un procedimento che si svolge in Tribunale ed è rivolto a fare accertare al giudice, attraverso indagini sul Dna, che il presunto figlio è stato concepito da persona diversa dal marito della madre e questa azione viene riconosciuta al marito. In seguito a questa azione, il bambino non si considera più figlio di colui che lo ha discono- sciuto, il che non si considererà più tenuto a mantenerlo o a lasciargli i beni della propria eredità. L’azione di disconoscimento della paternità è consentita in tre casi: • Mancata coabitazione dei coniugi nel periodo presunto del concepimento.

• Impotenza del marito nel periodo di presunto concepimento. • Adulterio della moglie o celamento della gravidanza e della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità deve essere esercitata massimo entro un anno e il termine decorre in modo diverso a seconda della causa del disconoscimento: • Se il padre si trova nel luogo della nascita del figlio al momento nel quale la stessa av- viene, un anno dal giorno della nascita; • Se era lontano al momento del parto, un anno dal giorno del suo ritorno nel luogo della nascita del figlio o da quello in nel quale ritorna nella residenza familiare, il termine decorre dal ritorno anche se ha avuto conoscenza della nascita in un momento prece- dente; • Se prova di non avere avuto notizia della nascita nel giorno del ritorno, un anno dal giorno nel quale ha avuto notizia della nascita; • Se prova di avere ignorato l’adulterio della moglie al tempo del concepimento o la pro- pria impotenza di generare al momento del concepimento, un anno dal giorno nel quale è venuto a conoscenza dell’adulterio. In questi ultimi casi l’azione di disconoscimento non si può più esercitare decorsi 5 anni dalla nascita del figlio , che viene considerato un termine massimo inderogabile, a tutela del rapporto che si è formato con il bambino, allo scopo di non ledere gli affetti dello stesso.

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