Anche la madre ha il diritto di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità ma in questo caso i termini sono più brevi: l’azione va proposta entro 6 mesi che decorrono dalla nascita del figlio. Se il marito è affetto da impotenza a generare al tempo del concepimento, l’azione deve essere proposta entro 6 mesi dal momento nel quale la ma- dre è venuta a conoscenza della condizione di impotenza. L’azione non è mai ammissibile se sono decorsi più di 5 anni dal giorno della nascita.
Diverse ancora sono le azioni di reclamo e di contestazione dello status di figlio che costi- tuiscono due azioni di stato previste nel c.c. esercitabili in caso di filiazione matrimoniale. La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio tant’è che persiste nell’or- dinamento, anche dopo l’unificazione dello status filiationis operata dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal D.lgs di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154, ancora l’accesso differen- ziato allo stato che nel caso di filiazione matrimoniale avviene tramite la presunzione di paternità al cui meccanismo sono strettamente connesse le due azioni di “contestazione” e di “reclamo”. Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.
Con l’azione di “ reclamo ”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per di- verse ragioni indicate tassativamente nell’art. 239 c.c. mentre con l’azione di “ contestazione ”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erro- neamente può essere rimosso su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
Orbene, soffermandoci ancora sul riconoscimento/accertamento della paternità e della maternità, ritengo qui fondamentale fare un accesso alla disciplina del parto in anonimo poiché non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per una complessità di motivazioni, che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specialmente in situazioni di difficoltà della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tu- tela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Proprio per i motivi appena detti, la legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato ( DPR 396/2000, art. 30, co.
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