Dossier tutela identita minore

3.1 IL NOME L’ art. 22 della Costituzione afferma che: “Nessuno può essere provato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome” . Tale articolo garantisce una mas- sima tutela del diritto al nome, soprattutto in relazione a interessi politici che potrebbero generare discriminazioni verso alcuni soggetti. Inoltre, questa disposizione rappresenta una parte dei principi fondamentali contenuti nella parte iniziale della Costituzione come ad esempio la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. A tal proposito la nostra Costituzione nel dettato dell’ art. 2 pone l’accento su come la nostra Repubblica riconosca e protegga i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo individuo, sia come parte di quelle realtà in cui si sviluppa la sua stessa personalità e il diritto al nome viene visto dal nostro ordinamento proprio come un diritto inviolabile, in quanto viene acquisito auto- maticamente nel momento in cui nasciamo e lo facciamo nostro per tutta la durata della nostra vita. Facendo, poi, parte della categoria dei diritti indisponibili ovvero quei diritti di cui non si può disporre liberamente, non può essere né ceduto ad altri né si può rinunciare a goderne dal momento che tali diritti si estinguono solamente al momento della morte. Ora, per analizzare il quadro normativo in maniera completa, l’art. 2 e l’art. 22 della Co- stituzione sono da leggere in combinato disposto con l’ art. 6 c.c. che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.

In Italia la regola vuole che il nascituro acquisti il cognome del padre. Nel 2016 le relative norme codicistiche sono state ritenute incostituzionali poiché lesive della parità dei sessi e lo stesso ammonimento si è avuto da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. La questione di incostituzionalità per riflesso si è posta anche per le nor- me in materia di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e nel caso di adozione giacché ambedue le norme non permettevano l’attribu- zione del cognome materno al bambino.

3.2 LA CITTADINANZA Con il termine cittadinanza si indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in partico- lare uno status, denominato civitatis , al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

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