aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Ita- lia legalmente e ininterrottamente; • per matrimonio o unione civile; • per residenza (c.d. “naturalizzazione”).
3.3 LE RELAZIONI FAMILIARI La famiglia è un insieme di relazioni la cui natura familiare è data da legami di vario genere: • Famiglia fondata sul matrimonio;
• Unioni civili; • Convivenza; • Filiazione; • Adozione.
Tra l’altro l’ Art 29 della Costituzione Italiana enuncia il principio secondo cui la fa- miglia come forma primaria di convivenza umana è basata su principi naturali di as- sistenza, protezione e cura dei figli ovvero rispetto ed obbedienza; ci dice anche che la società naturale prescinde dall’esistenza di uno Stato e costituisce un nucleo basilare, che il passaggio dal modello familiare “esteso” al modello “nucleare” è composto da marito, moglie e figli, enunciando anche i doveri di solidarietà familiare come l’obbli- go di assistenza reciproca tra coniugi, dovere di collaborazione e di fedeltà e l’ugua- glianza tra essi. Più nel dettaglio il secondo comma dell’Art. 29 Cost. ha permesso la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha modificato il Codice civile del 1942 (pre- vedeva un modello familiare in cui l’autorità del capofamiglia prevaleva sulla volontà della moglie e dei figli e in base a questo articolo e alla dichiarazione di uguaglianza tra gli uomini era infatti insostenibile la potestà maritale, ovvero la prevalenza del marito sulla moglie).
La vecchia legislazione della famiglia prima degli anni ’70 aveva le se- guenti caratteristiche: • disciplina dei rapporti volta alla regolamentazione degli stessi; • disciplina degli aspetti esteriori, giuridici ed economici; • riferimento al modello patriarcale; • famiglia come istituzione; • considerazione dei componenti come soggetti di diritto; • famiglia asimmetrica.
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