La legislazione dagli anni ’70 in poi presenta in maniera sempre più mar- cata le seguenti caratteristiche: • disciplina delle relazioni diretta alla salvaguardia delle stesse; • disciplina delle dinamiche interne; • nessun riferimento ad un modello familiare particolare; • famiglia come gruppo; • considerazione dei componenti nella dimensione olistica di persone; • famiglia simmetrica.
4. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE La responsabilità genitoriale è un complesso di poteri-doveri attribuito ai genitori a pro- tezione e tutela dei figli minori non emancipati, che sono presunti essere incapaci di curare i propri interessi. La potestà genitoriale è identica sia per i genitori uniti in matrimonio che per quelli non sposati. Il riferimento normativo della responsabilità genitoriale sono gli artt. 315 e ss. c.c. e l’art. 147 che, insieme, impongono ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire e educare i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di questi. La potestà avendo un contenuto eterogeneo, sia natura personale che patrimoniale (i geni- tori hanno la rappresentanza legale del minore ed usufrutto legale dei suoi beni) si esercita congiuntamente e paritariamente da parte di entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni particolarmente importanti, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice . La responsabilità genitoriale comprende diritti di natura personale e patrimoniale, dai quali discende la facoltà, in capo ai genitori, di custodire, ovvero destinare il proprio domicilio al minore, da cui non può allontanarsi senza il consenso del genitore, di allevare, o fornire il necessario per sopravvivere, come alimenti e vestiario educare e istruire, di amministrare i beni e di rappresentare e compiere tutti i negozi giuridici in sua vece. 4.1 DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ Un tempo, tutti i “poteri” che oggi rientrano nella responsabilità genitoriale, erano affidati al padre che esercitava la patria potestà. Nel nostro ordinamento la potestà genitoriale ha sostituito la patria potestà nel 1975, pa- rificando diritti e doveri della madre verso i figli, a quelli del padre con la legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).
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