Adesso si parla di responsabilità genitoriale e non più di potestà. Grazie alla L.10 dicembre 2012, n. 219 si è inciso profondamente sul diritto di famiglia ap- portando modifiche sostanziali, con il fine di assicurare l’uguaglianza giuridica dei figli, nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale. Il D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154, poi, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, ha dato applicazione alla delega contenuta nella sud- detta legge. Questo decreto che ha come contenuto 108 articoli, procede all’adeguamento della normativa alla riforma del 2012, eliminando il rimando al “figlio naturale” e al “figlio legittimo” sostituendoli con l’unica indicazione di “figlio” e con esso è stato superato il concetto di potestà e introdotto quello di responsabilità genitoriale, (art. 316 c.c.), deno- minazione presente da tempo in ambito europeo, e che finalmente! è stato recepito anche dal nostro paese, perché definisce meglio i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una potestà sul figlio minorenne, ma come un’assunzione di respon- sabilità da parte di entrambi i genitori in modo paritario nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. 4.2 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Ai sensi dell’art. 2048 c.c., il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno ca- gionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. I due genitori rispondono del fatto del minore in solido tra loro.
Art. 2048 Codice Civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tem- po in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabi- lità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Analizzando qui solo la prima parte della norma, la responsabilità a cui fa riferimento il co. 1 dell’articolo è quella dei genitori e dei tutori per i danni commessi dal minore o dalla persona soggetta alla tutela. La norma, in teoria, contemplerebbe un caso di responsabilità per colpa, e precisamente di colpa in educando , poiché il genitore ha il dovere di educare il figlio e se costui cagiona un danno la colpa del genitore consiste proprio nel non avergli impartito un’educazione
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