adeguata; in questo senso talvolta è anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sent. 9556/2009 e 3242/2012. Dunque, la responsabilità civile dei genitori sarebbe da ascrivere nell’ambito della respon- sabilità diretta per fatto proprio e non della responsabilità per fatto altrui. Altro orien- tamento, invece, ritiene che la norma contempli un’ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta stante che non si risponde per il fatto proprio, ma per quello del minore ed esi- sterebbe a carico del genitore un obbligo legale di garanzia verso i terzi, che nasce dalla relazione intercorrente fra lui e il figlio.
Coordinamento articolo 2047 c.c. e 2028 c.c. Se il minore è incapace di intendere e di volere si applica l’art. 2047 c.c., e responsabile sarà comunque il sorvegliante, sia esso il genitore oppure un’altra persona. Con la conseguenza che del danno cagionato dal mino- re in potestà nel momento in cui, ad esempio, era a scuola, risponderà la scuola e non il genitore. Se, invece, il minore è capace di intendere e di volere allora si applica l’art. 2048 c.c. e la responsabilità ricade solo sui genitori.
4.2 LA RESPONSABILITÀ PENALE Si ha una responsabilità penale dei genitori quando viene commesso un fatto, dal figlio, che la legge prevede come reato. Le regole sulla responsabilità penale sono molto più semplici di quelle sulla responsabilità civile. In caso di responsabilità penale, infatti, a rispondere dei comportamenti illeciti è solo l’au- tore materiale del reato. È impossibile che una persona possa andare in carcere al posto di un’altra a meno che non sia stata compartecipe del suo crimine o, avendo l’obbligo di evi- tarlo, non lo ha fatto. Tenendo conto, poi, che l’età in cui si diventa responsabili dei reati è 14 anni, già da que- sto momento il minore potrebbe subire le sanzioni previste dalla legge penale. Invero, un genitore non risponderà mai dei reati commessi dal figlio, almeno sotto il profilo sanzio- natorio. E ciò vale sia che il figlio sia minorenne, sia che abbia meno di 14 anni, sia che ne abbia di più. Nessuna pena sconteranno, quindi, il padre e la madre per l’atto di bullismo commesso dal ragazzo a scuola, per l’investimento del pedone avvenuto mentre guidava il motorino o per il furto in un supermercato. Per le conseguenze risarcitorie si deve fare un diverso discorso. Infatti per le sanzioni che,
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