di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2
La legge si presenta quale strumento legislativo speciale teso al solo fenomeno del cyber- bullismo fra i giovani e fondato su un approccio educativo-preventivo. L’unica misura sanzionatoria aggiuntiva prevista nei confronti del minore che abbia com- piuto atti di cyberbullismo consistente nell’ammonimento, cercando di contrastare dunque il fenomeno adoperando strumenti di natura differente dal diritto penale quali ad esempio la possibilità per la vittima di cyberbullismo, o per il genitore o il soggetto esercente la re- sponsabilità genitoriale sul minore medesimo, di inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore del sito internet o del social media, un’istanza finalizzata all’oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo (art. 2 della legge). Quali sono dunque le caratteristiche del cyberbullismo? Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche quali la pervasività ( per- ché il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate), l’ anonimato , la volonta- rietà dell’aggressione e l’ampiezza di portata ( poiché i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti).
Il mettere un video in rete è un modo per amplificare le imprese “glorio- se” del cyberbullo, ottenendo apprezzamenti da una platea molto vasta e sentendosi leader.
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