Il reato di minaccia è contemplato nell’articolo 612 c.p.
Art. 612 c.p. “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.
Le caratteristiche principali del reato di minaccia sono l’ intenzionalità poiché il soggetto agente deve agire con l’intenzione di minacciare e con consapevolezza delle conseguenze delle proprie parole o azioni e la credibilità poiché la minaccia deve essere credibile e susci- tare un timore legittimo nella vittima; la minaccia, poi, può essere espressa verbalmente, per iscritto, attraverso gesti o altri mezzi di comunicazione, purché sia chiara e comprensi- bile. Il bene giuridico tutelato è la libertà psichica e morale del soggetto che subisce l’inti- midazione di un danno ingiusto da parte di un soggetto minacciante. La minaccia è un reato a forma libera, cioè per il quale la legge non prevede specifiche modalità attraverso le quali la condotta si deve realizzare e il dolo richiesto è generico, ovvero deve esserci “la coscien- za e volontà di minacciare alla vittima un male essendo consapevoli della sua ingiustizia” . Venendo a noi, con l’espressione “ minaccia online ” o “ cyber-minaccia ” si intendono tut- ti quei comportamenti e attività, realizzate attraverso il cyber spazio, finalizzati a danneg- giare, minacciare o molestare un individuo o una organizzazione. Esse possono variare e comportare conseguenze emotive, psicologiche o addirittura fisiche sulla vittima. La minaccia online rientra quindi nelle fattispecie del reato di minaccia descritto negli ar- ticoli 612 e 339 c.p. .
L’art 339 c.p. descrive alcune modalità mediante le quali può essere commessa la minaccia. In questi casi si procede d’ufficio e si applica la pena della reclusione fino ad un anno. La minaccia in particolare deve essere commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete.
La denuncia per minacce online è un atto giuridico che avvia un procedimento penale volto
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