Dossier tutela identita minore

a identificare, perseguire e punire coloro che si rendono responsabili di tali comportamenti. Le conseguenze di una denuncia per minacce online sono proporzionate alla gravità del re- ato. Infatti, nel caso di minacce semplici la procedibilità è a querela da parte di chi subisce la minaccia e comporta un procedimento davanti ad un Giudice di pace; mentre nel caso di minacce gravi o aggravate (disciplinate dal secondo comma dell’art. 612 c.p., che rimanda all’art. 339 cp.) la procedibilità è d’ufficio.

La gravità della minaccia non dipende unicamente dal suo contenuto, ma anche dal turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.

4.3 IL REATO DI ATTI PERSECUTORI ONLINE EX ART. 612-BIS C.P. Il reato di stalking appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà individuale . Il bene giuridico tutelato è la libertà personale e mo- rale della persona e lo “stalker”, letteralmente “molestatore” è quel soggetto che pone in essere atti di molestia o minaccia, ripetuti nel tempo, nei confronti di una persona. Lo stalking è diventato ufficialmente reato a partire dal 2009 introdotto dato il crescente numero di reati commessi nei confronti delle donne, infatti, il D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, in- serendo nel codice penale l’art. 612 bis proprio al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne.

Art. 612 c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Ebbene, oggi la tecnologia ha ulteriormente facilitato la commissione di questo reato, il quale può essere posto in essere anche attraverso strumenti quali il telefono o i social network, fenomeno conosciuto come cyberstalking . Il cyberstalker è un vero e proprio “predatore” che segue la sua vittima in modo ossessivo, la assilla con messaggi e telefonate, la perseguita e talvolta la minaccia; di solito è un ex

49

Made with FlippingBook Online newsletter maker