Dossier tutela identita minore

fidanzato/a o partner che non accetta la fine di una relazione oppure un corteggiatore che non accetta di non essere ricambiato ovvero un soggetto (di età anche avanzata) che “in- segue” il minore.

In alcuni casi gli atti persecutori si susseguono in una vera e propria escalation, con una sempre maggiore violenza psicologica e a volte anche fisica ai danni della vittima.

Le condotte dello stalker possono essere varie andando dall’invio di messaggi via What- sapp, Telegram e Social Network, Mail, ai pedinamenti, tracciamento ossessivo e monito- raggio dei dati personali e delle attività online della vittima, fino a minacce e molestie vere e proprie. Talvolta, infatti, il cyberstalker utilizza anche strumenti informatici sofisticati come gli stalkerware che sono software in grado di monitorare tutto quello che viene fatto su cellulari e tablet accedendo da remoto e controllando messaggi, mail, foto, cronologia dei browser, attività sui social e persino gli spostamenti che vengono tracciati dal GPS. Finalmente con il d.l. 93 del 2013 il nostro legislatore ha introdotto formalmente il cyber- stalking nel nostro ordinamento, configurandolo come circostanza aggravante del delitto di atti persecutori commesso mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici e comporta un aumento di pena. La maggior parte delle vittime sono i minori, maggiormente vulnerabili, consentendo una maggiore facilità di accesso del predatore ai luoghi della vittima e alle sue conoscenze sfrut- tando una minorata difesa della preda. Volendo, inoltre considerare le vittime di cyberstalking (e di cyberviolenza in generale) come soggetti vulnerabili, il legislatore è intervenuto con una legislazione mirata e opportuna, diretta a ridurre la loro condizione di vulnerabilità. 4.4 I REATI DI PERCOSSE E LESIONI Le percosse e le lesioni personali costituiscono i delitti che offendono l’integrità fisica o psichi- ca della persona e formano due specie autonome di reato, differenziandosi per vari caratteri.

Art. 581 c.p. “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

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