5.REVENGE PORN E DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (ART. 612-TER C.P.) Il termine “revenge porn” viene comunemente utilizzato per indicare tutte le forme di dif- fusione non consensuale di immagini sessuali, è diventato un’espressione corrente in Ita- lia, in seguito a tragiche vicende che hanno spinto il legislatore italiano a introdurre, anche se tardivamente, l’art. 612 ter c.p.
Il reato di revenge porn appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà individuale e il bene giuridico tutelato è la libertà personale e morale della persona.
L’art 612 ter cp è rubricato “ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ”. Viene punito chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere priva- ti, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena prevista per questo reato (reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000) si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresenta- te al fine di recare loro un danno. Inoltre la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affet- tiva alla persona offesa oppure se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici ovvero se commesso nei confronti di una persona in condizione di inferiorità psicofisica o di una donna in stato di gravidanza. La Cassazione nella sent. n. 14927/2023 ha avuto modo di precisare che per configurare il reato in questione, “la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.”
Tale reato può anche comportare l’applicazione di una misura cautelare già in fase di indagini preliminari. È infatti possibile che il P.M., nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza ed una tra le esigenze cautelari previste dal codice di procedura penale, possa chiedere al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare. Nei casi più gravi non sono escluse misure quali gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere.
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