Dossier tutela identita minore

provvedimento, che sarà notificato alle piattaforme coinvolte nel tentativo di contrastare la temuta diffusione. Questo strumento può essere utilizzato non solo dagli adulti, ma anche dai minori. Si ricorda che alla tutela che accorda il Garante può sempre aggiungersi quella prestata dalla Polizia Postale (https://www.commissariatodips.it/), alla quale è possibile rivolgersi per denunciare situazioni in cui siano ravvisabili gli estremi di una condotta penalmente rilevante (come nel caso in cui si subiscano minacce o richieste estorsive). Il Garante sottolinea nuovamente che il più importante accorgimento è tenere alto il livello di prudenza nel condividere materiale a contenuto sessualmente esplicito, in quanto l’in- tervento dell’Autorità non è in grado di assicurare, in termini assoluti, che l’evento temuto non si verificherà: la persona malintenzionata, ad esempio, potrebbe detenere immagini anche solo parzialmente diverse da quelle comunicate alla piattaforma vanificando così la misura adottata. 6. CHILD GROOMING (ADESCAMENTO DI MINORI) Il “child grooming” è l’adescamento di un minorenne, un fenomeno, purtroppo, sempre più diffuso, nonostante l’inasprimento delle sanzioni poste in essere dal legislatore, e reso ancora più subdolo e difficile da delimitare a causa della pervasività degli strumenti di- gitali (con difficoltà che si riflettono particolarmente sull’attività di identificazione degli aggressori). Se, quantunque, identificare chi si macchia del reato di adescamento di minore può es- sere complicato, risulta più agevole invece individuare e tracciare i comportamenti posti in essere dall’aggressore al fine di raggiungere i propri scopi, generalmente orientati alla consumazione di “reati a sfondo sessuale”. Questo perché nella maggior parte dei casi tali comportamenti risultano piuttosto standardizzati. Il reato di adescamento dei minori è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 4, co. 1 lett. z, della L. 172/2012, intitolata “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con- siglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale ”, e successivamente modificato dall’art. 20, co. 1 , lett. f, L. 238/2021 recante “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020 ”, l’art. 609 undecies rubricato “ Adescamento di minorenni ” ha reso penalmente rilevante la condotta di chi, attraverso l’uso delle tecnologie dell’in- formazione e della comunicazione, propone intenzionalmente un incontro a un minore per

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