commettere un delitto contro la sua sfera sessuale, se la proposta è stata seguita da atti concreti finalizzati a realizzare il suddetto incontro.
Art. 609- undecies c.p Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600- bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
È un reato comune il cui bene giuridico che la norma intende tutelare è la libertà sessuale e di autodeterminazione , anche nello sviluppo sessuale del minore, in relazione alla sua sensibilità, maturazione ed evoluzione psichica e sessuale. L’elemento oggettivo dell’adescamento di minore è qualsiasi comportamento al quale si faccia ricorso per carpire la fiducia della vittima, anche se con l’utilizzo di internet o altri mezzi di comunicazione. In particolare, la norma fa riferimento ad artifici, lusinghe e mi- nacce. Proprio la lusinga, un’arma di seduzione fatta di espressioni adulatorie e fintamente affettuose, rappresenta una novità per l’ordinamento italiano e sulla quale è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza 9 settembre 2022, n. 33257. “In tema di adescamento di minorenni, costituisce lusinga idonea a carpire la fiducia del minore qualsiasi allettamento, fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni , con cui l’agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall’art. 609-undecies c.p.” Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo specifico dell’auto- re che consapevolmente intende conseguire un incontro a fini sessuali con il minore. La L. 23 dicembre 2021, n. 238, mediante il suo art. 20, co. 1, lett. f), ha aggiunto il co. 2, art. 609 undecies c.p., ovvero le circostanze aggravanti speciali e secondo il quale la pena è aumentata: • se il reato è commesso da più persone riunite; • se il reato è commesso da persona che parte di un’associazione a delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
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