• se, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; • se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Ulteriori circostanze aggravanti sono poi stabilite all’art. 609 duodecies c.p.
“Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”.
Identificare l’aggressore (spesso insospettabile e ben integrato socialmente) è molto diffi- cile, infatti, è un’attività sempre più complessa considerati gli strumenti messi a disposi- zione dalla tecnologia e dalla rete per garantire l’anonimato. È possibile, tuttavia, definire uno schema di attacco preliminare nei fenomeni di “child grooming”, strutturato secondo tre tecniche base la tecnica della falsa identità, la tecnica della seduzione e la tecnica della raccolta di informazioni. 6.1 CONVENZIONE DI LANZAROTE (PROTEZIONE DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE) Degna di essere citata è la Convenzione di Lanzarote che il nostro Parlamento ha approvato con la L. 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (entrata in vigore il 1° luglio 2010). Il provvedimento ha dettato alcune norme di adeguamento dell’ordinamento interno vol- te a modificare il codice penale, introducendo nuovi reati di adescamento di minorenni, come detto sopra, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pe- dofilia e di pedopornografia, il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario. La Convenzione è stata il primo strumento internazionale con il quale si è previsto che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati . Oltre, poi, alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo, la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. In particolare, l’art. 31 della Convezione indica quali misure generali di tutela gli Stati mem- bri devono adottare per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i bisogni di eventuali testimoni, in tutte le fasi delle indagini. La Convenzione ha sostanzialmente delineato delle misure preventive che comprendo-
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