no lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilendo inoltre programmi di supporto alle vittime , incoraggiando la de- nuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevedendo l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
7. FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE DEL MINORE
Il mondo della criminalità informatica è una macchina ben diffusa in cui diversi “attori” hanno ruoli diversi e spesso e volentieri, purtroppo, i protagonisti sono i minori. Reato molto diffuso e di cui si sente parlare spesso è quello del furto di identità digitale del minore. I criminali informatici in genere raccolgono i dati personali e li vendono sui mercati e sui forum del dark web, affinché i truffatori li utilizzino per gli attacchi successivi. I metodi per ottenere questi dati sono simili a quelli utilizzati per compromettere gli adulti, come il phishing via e-mail, social media o persino messaggi, le violazioni di terze parti, l’ac- quisizione di account, la condivisione eccessiva sui social media e addirittura il furto fisico. 8. LA DISCIPLINA DEL CONSENSO DEL MINORE NELLA NORMATIVA PRIVACY Prima dell’introduzione del GDPR, la normativa italiana non stabiliva un limite di età spe- cifico per il trattamento dei dati dei minori, ma si faceva riferimento alla capacità giuridica che si acquisisce con la maggiore età, ovvero 18 anni secondo il Codice Civile italiano. Il GDPR ha introdotto una regolamentazione specifica riguardante il trattamento dei dati dei minori nell’articolo 8. Tuttavia, tale normativa non modifica la capacità giuridica dei minori, la quale continua a essere disciplinata dalle leggi nazionali. L’articolo 8 del GDPR stabilisce infatti che il trattamento dei dati di un minore è lecito solo se soddisfa determinati requisiti: • il trattamento riguarda un’offerta diretta di servizi della società dell’informazione a sog- getti minori di almeno 16 anni (o di un’età diversa stabilita dal legislatore nazionale); • il trattamento si basa sul consenso del minore , secondo quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR. In assenza di questi requisiti, l’articolo 8 richiede il consenso del genitore o del tutore le- gale del minore.
59
Made with FlippingBook Online newsletter maker