Tuttavia, le disposizioni nazionali in materia di diritto dei contratti continuano ad appli- carsi, come specificato nell’articolo 8, paragrafo 3 del GDPR; ciò significa che le norme sul- la validità, la formazione e l’efficacia dei contratti rispetto ai minori rimangono in vigore.
In sostanza, il GDPR introduce un’ eccezione alla regola generale stabilita dall’ordinamento nazionale, che fissa il limite dei 18 anni per l’acquisizione della capacità giuridica. Questa eccezione crea una sorta di “maggiore età digitale”, consentendo il consenso al trattamento dei dati personali anche per i minori che hanno raggiunto un’età specifica, inferiore a 18 anni, come previsto dalle disposizioni nazionali o dal GDPR stesso. Ciò significa che, una volta raggiunta questa “maggiore età digitale”, i minori possono dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, inclusa la profilazione, secondo le disposizioni stabilite dal GDPR e dalle leggi nazionali. La profilazione è un’attività che coinvolge l’analisi e la previsione delle caratteristiche personali, dei comportamenti o delle preferenze di un individuo.
La normativa italiana ha adeguato l’età minima per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in conformità con il GDPR. Secondo l’articolo 2-quinquies del Decreto Legislativo 101/2018, che ha modificato il Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) per allinearlo al GDPR, l’ età minima è stata stabilita a 14 anni in Italia. Questo significa che i minori di almeno 14 anni possono fornire il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Per i minori di età inferiore a 14 anni, il trattamento dei dati personali è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato dal genitore o dal tutore legale. Inoltre, l’articolo 2-quinquies specifica che il titolare del trattamento deve redigere un’ in- formativa chiara, semplice e concisa , facilmente accessibile e comprensibile per il mi- nore , al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo. Questo è in linea con le disposizioni del GDPR, che richiedono un consenso informato e consapevole da parte dell’individuo. Tuttavia, alcuni autori sollevano preoccupazioni sul fatto che questa normativa possa non proteggere adeguatamente i minori dalle attività di profilazione commerciale. Il consenso esplicito richiesto dal GDPR per le decisioni automatizzate, inclusa la profilazione, potreb- be essere difficile da ottenere in modo pienamente informato e consapevole, specialmente per i minori. La profilazione comporta l’uso di algoritmi che analizzano grandi quantità di dati per trarre conclusioni sui comportamenti e sulle preferenze degli individui.
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