Utile vademecum per gli avvocati per gestire le novità della riforma penale così come disciplinato dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. L’entrata in vigore, originariamente prevista per il primo novembre 2022, è stata posticipata con il Decreto-Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 al 30 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.
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Indice
NORME TRANSITORIE
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LA MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI
> Il problema delle misure cautelari
TERMINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 7 > Il regime transitorio per l’individuazione del limite temporale per la costituzione di parte civile 7 PROCESSO PENALE TELEMATICO 7 > Deposito delle impugnazioni davanti ad un agente consolare all’estero 7 > Il deposito degli atti 8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI 9 > Come viene valutato il programma? 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE E ALLE UDIENZE PREDIBATTIMENTALI 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA 9 DISPOSIZIONI RELATIVE AL MUTAMENTO DEL GIUDICE 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI 10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE 10 01. LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE 12 > Cosa sono le nuove pene sostitutive? 12 > Cosa prevede il nuovo art. 62 c.p. in tema di attenuanti? 12 > Come è stato modificato l’istituto della particolare tenuità del fatto? 12 > Cosa prevede la riforma in ordine alla quantificazione delle pene pecuniarie? 13 > Come funzionerà la remissione tacita della querela? 13 > Cosa è previsto in tema di sospensione condizionale della pena? 13 > Come è intervenuto il legislatore sulla sospensione con messa alla prova per maggiorenni? 14
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02. LIBRO SECONDO - DEI DELITTI > Come è cambiato il regime di procedibilità?
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03. LIBRO TERZO - DELLE CONTRAVVENZIONI > Quali sono le contravvenzioni per le quali occorrerà la querela?
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04. LIBRO PRIMO - SOGGETTI
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> Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio > Procura speciale per la costituzione di parte civile e sostituzione processuale
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05. LIBRO SECONDO - ATTI > Come cambia la forma degli atti?
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> Il processo telematico e le udienze da remoto > Cosa prevede la riforma del sistema delle notificazioni? > Il processo telematico e le udienze da remoto > Cosa prevede la riforma del sistema delle notificazioni?
06. LIBRO TERZO - PROVE
> In cosa consisterà l’opposizione alla perquisizione?
07. LIBRO QUARTO – MISURE CAUTELARI > La riproduzione audiovisiva dell’interrogatorio di garanzia 08. LIBRO QUINTO – INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE > Le novità in tema di assenza e mancata conoscenza del processo
> La riforma della sentenza di non luogo a procedere
09. LIBRO SESTO – PROCEDIMENTI SPECIALI
> Come cambia il giudizio abbreviato? > Le modifiche al patteggiamento > I ritocchi al giudizio immediato > Il decreto penale di condanna
> La sospensione con messa alla prova: qualche piccola modifica ne incentiva l’adozione
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10. LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
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> L’udienza filtro nel rito a citazione diretta
11. LIBRO NONO – IMPUGNAZIONI
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> Come cambiano le impugnazioni agli effetti civili? > Il giudizio di appello e le nuove cause di inammissibilità
> La riforma del giudizio legittimità
> L’esecuzione delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
12. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA – DEFINIZIONI > La definizione del percorso di giustizia riparativa e il suo esito
> I protagonisti della giustizia riparativa
13. PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI
> A quali principi si ispira e a cosa tende la giustizia riparativa?
> L’accesso ai programmi di giustizia riparativa
> I diritti dei partecipanti
> I doveri
14. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
> Il contenuto dei programmi
> Il loro svolgimento > Gli esiti riparativi
> Come viene valutato il programma?
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NORME TRANSITORIE
(Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicem- bre 2022, n. 199)
LA MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI
> IL PROBLEMA DELLE MISURE CAUTELARI Nel caso in cui sia stato commesso un reato che, secondo la nuova disciplina, è perseguibile a querela, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’autorità giudiziaria non acquisisce la querela.
TERMINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
> IL REGIME TRANSITORIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della riforma, siano già stati ultimati gli accer- tamenti per la regolare costituzione delle parti nell’udienza preliminare non si applica la nuova disciplina che individua tale momento quale limite temporale ultimo per la costitu- zione stessa: bisognerà fare riferimento alla disciplina previgente.
PROCESSO PENALE TELEMATICO
> DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI DAVANTI AD UN AGENTE CONSOLARE ALL’ESTERO Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui all’art. 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150/22 è possibile che le parti private presentino l’atto di impu- gnazione davanti a un agente consolare all’estero.
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> IL DEPOSITO DEGLI ATTI Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui all’art. 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150/22, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p., nonché il deposito di opposizione alla richiesta di archiviazio- ne, denunce, querele, nomina, rinuncia e revoca del difensore, avverrà esclusivamente tra- mite il portale del processo penale telematico. Il deposito sarà tempestivo se verrà eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Con uno o più decreti ministeriali saranno individua- ti gli ulteriori atti depositabili nel predetto modo. Nel caso di malfunzionamento certificato dal DGSIA il termine di scadenza per il deposito è prorogato di diritto fino al giorno succes- sivo al ripristino della normale funzionalità. L’autorità giudiziaria può autorizzare per ra- gioni specifiche il deposito di singoli atti in formato analogico. Per tutti gli atti che devono essere veicolati attraverso il portale, l’invio mediante PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge. Per tutti gli atti diversi da quelli sopraindicati, invece, è consentito il deposito con valore legale mediante PEC, purchè sia effettuato verso gli indirizzi di posta elettronica ufficialmente indicati dal DGSIA. Se il deposito riguarda un atto di impugna- zione, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto digitalmente, dovrà contenere l’indicazione degli allegati che a loro volta saranno trasmessi in copia informatica per immagine sotto- scritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. Esso dovrà essere trasmesso con la PEC del difensore e andrà indirizzato all’ufficio che ha emesso il provvedimento im- pugnato. I motivi nuovi, invece, vanno indirizzati al giudice dell’impugnazione. Tali norme si applicano a tutte le impugnazioni comunque denominate e, in quanto compatibili, anche alle opposizioni a decreto penale di condanna, all’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p. E ai reclami giurisdizionali della L. n. 354/75. Nel caso di richiesta di riesame o appello contro ordinanze cautelari personali o reali, invece, l’atto di impugnazione va trasmesso al tribunale del riesame. Sono cause di inammissibilità dell’atto di impugnazione trasmes- so telematicamente: la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore, la trasmissione proveniente da un indirizzo PEC non riferibile al difensore o indirizzata a un indirizzo PEC riferibile al suo destinatario (sempre tenendo conto dell’indirizzario elettronico ufficiale del DGSIA). L’inammissibilità è dichiarata, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
> COME VIENE VALUTATO IL PROGRAMMA? Le disposizioni di cui all’art. 335-quater, 407-bis e 415-ter c.p.p. non si applicano nei pro- cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., nonché alle notizie di reato iscritte successivamente relative a procedimenti connessi ex art. 12, oppure, nel caso di reati inseriti nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., anche quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 371, comma 2, lettere b) e c) c.p.p. Le disposizioni relative all’accertamento della tempestività dell’iscrizione delle noti- tiae criminis, invece, si applicano sempre alle iscrizioni relative a commessi dopo l’entrata in vigore della riforma. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE E ALLE UDIENZE PREDIBATTIMENTALI Le norme in materia di inappellabilità delle sentenze di n.l.p. Relative ai reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano soltanto alle sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma. Quelle, invece, riguardanti le udienze di comparizione predibattimentale nei reati per i quali si procede a citazione diretta fa riferimento soltanto ai procedimenti nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso dopo l’entrata in vigore della riforma.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Le norme in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase esecutiva dopo il decorso di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MUTAMENTO DEL GIUDICE
La norma che prevede la rinnovazione dell’assunzione delle prove orali rese nel dibatti- mento nel caso di mutamento del giudice non si applica se le dichiarazioni sono state rese prima del 1° gennaio 2023.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI
Le regole per la celebrazione dei giudizi di impugnazione dettate dal D.L. n. 137/20 (così come convertito) si applicheranno alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE
Alle decisioni di condanna alle sanzioni sostitutive si continueranno ad applicare le dispo- sizioni dell’art. 3, comma1, lett. g) T.U. n. 313/2002.
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01. LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE
> COSA SONO LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE? Il nuovo art. 20 bis c.p. intitolato “pene sostitutive delle pene detentive brevi” consente al giudice, sin dal momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna di sostituire la pena detentiva fino a quattro anni con la semilibertà sostitutiva o con la detenzione do- miciliare sostitutiva. La pena detentiva fino a tre anni potrà essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità e, infine, la pena detentiva fino a un anno potrà essere sostituita con una pena pecuniaria. > COSA PREVEDE IL NUOVO ART. 62 C.P. IN TEMA DI ATTENUANTI? In ragione della particolare attenzione dimostrata dal legislatore al sistema della giustizia riparativa, è prevista una nuova circostanza attenuante derivante dall’avere partecipato ad un programma di giustizia riparativa. Se la riparazione consiste nell’impegno di tenere un determinato comportamento sarà necessario che la promessa sia mantenuta. > COME È STATO MODIFICATO L’ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO? Non è più previsto il limite dei cinque anni di pena massima detentiva per poter ottene- re la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il legislatore ha inve- ce introdotto, come regola generale, quella del minimo edittale non superiore a due anni di reclusione. Tra i criteri di valutazione della particolare tenuità bisognerà ora tenere in considerazione anche la condotta susseguente al reato. Sul fronte delle esclusioni dalla possibilità di dichiarare la non punibilità è introdotto un elenco di ipotesi di reato per le quali l’istituto in esame non può mai operare. Si tratta dei reati commessi in occasione di
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manifestazioni sportive se puniti con pena superiore nel massimo a due anni e mezzo di reclusione. Vi sono, tra le esclusioni, anche i principali reati contro la p.a., e quelli in mate- ria di interruzione della gravidanza. > COSA PREVEDE LA RIFORMA IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE? L’art. 133 bis c.p. prevede che il giudice determini l’entità della multa o dell’ammenda tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Come funzionerà la remissione tacita della querela? Nell’art. 152 c.p., è integrato con un’ipotesi specifica consistente nella mancata presenta- zione ingiustificata del querelante all’udienza nella quale è prevista la sua escussione. > COME FUNZIONERÀ LA REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA? Nell’art. 152 c.p., è integrato con un’ipotesi specifica consistente nella mancata presenta- zione ingiustificata del querelante all’udienza nella quale è prevista la sua escussione testi- moniale. Il medesimo effetto è previsto anche nel caso in cui il querelante abbia partecipato ad un programma riparativo concluso positivamente. Non si avrà remissione tacita nel caso in cui il querelante è soggetto incapace anche per sopravvenute ragioni di età o infermità, o appartenga alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili ex art. 90 quater c.p.p.. Infine, nessuna remissione tacita della querela è prevista se questa è stata presentata in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, o di rappresentante di un incapace o di una persona offesa anche parzialmente non autonoma, o infine nelle vesti di curatore speciale ai sensi dell’art. 121 c.p.. > COSA È PREVISTO IN TEMA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA? La sospensione condizionale della pena detentiva non superiore a un anno, o della san- zione pecuniaria corrispondentemente ragguagliata potrà essere soggetta alla sospensione condizionale di un anno soltanto nel caso in cui l’imputato ponga in essere azioni risarci- torie o restitutorie. Si terrà conto anche dell’eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa con esito positivo, completato prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
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> COME È INTERVENUTO IL LEGISLATORE SULLA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA PER MAGGIORENNI? Oltre che dall’imputato e dal suo difensore munito di procura speciale, potrà essere richiesta anche dall’ufficio del P.M.. 02. LIBRO SECONDO - DEI DELITTI > COME È CAMBIATO IL REGIME DI PROCEDIBILITÀ? Molti reati non saranno p iù procedibili d’ufficio, ma sarà necessaria la querela di parte: L’art. 582 c.p. sarà generalmente procedibile a querela, si procederà d’ufficio se ricorrono le aggravanti già previste al secondo comma tra le quali è inserita una novità: l’aver cagionato lesioni superiori a venti giorni ad un soggetto incapace per età o infermità. L’art. 590 bis c.p. sarà procedibile a querela se non ricorre alcuna delle aggravanti previste dall’articolo in esame. L’art. 605 c.p. sarà procedibile a querela se non ricorre alcuna delle aggravanti speciali pre- viste dalla stessa norma e se il fatto non è commesso nei confronti di un incapace. L’art. 610 c.p. sarà procedibile a querela tranne che nel caso in cui la vittima sia incapace, o ricorra alcuna delle condizioni previste nell’art. 339 c.p.. L’art. 612 c.p. sarà sempre procedibile a querela, tranne se il fatto non sia commesso ai danni di un incapace o ricorra un’aggravante ad effetto speciale diversa dalla recidiva. L’art. 614 c.p. sarà procedibile a querela, tranne che nel caso di violenza alle persone, uso di armi o fatto commesso ai danni di vittima incapace.
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L’art. 624 c.p. sarà procedibile a querela anche nel caso di esposizione del bene alla pubbli- ca fede o di furto su conduttori elettrici, già prevista al n. 7 bis. Si procede d’ufficio nel caso in cui la vittima sia incapace o ricorra altra aggravante del n. 7 dell’art. 625 c.p.. L’art. 634 c.p. sarà procedibile a querela tranne nel caso di vittima incapace per età o infermità. L’art. 635 c.p. sarà procedibile a querela tranne nel caso in cui la vittima sia incapace, o se il fatto è commesso in occasione del reato di interruzione di pubblico servizio. L’art. 640 c.p. non prevederà più, tra le aggravanti che giustificano la procedibilità d’uffi- cio, quella di cui al n. 7 dell’art. 61 c.p.. L’art. 640 ter c.p. non prevederà più, tra le aggravanti che giustificano la procedibilità d’uf- ficio, quella di cui al n. 7 dell’art. 61 c.p..
03. LIBRO TERZO - DELLE CONTRAVVENZIONI
> QUALI SONO LE CONTRAVVENZIONI PER LE QUALI OCCORRERÀ LA QUERELA? L’art. 659 c.p. sarà procedibile a querela a meno che la condotta non sia commessa durante spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, oppure se la vittima è un soggetto incapace. L’art. 660 c.p. sarà procedibile a querela se la vittima è incapace.
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2 Parte
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04. LIBRO PRIMO - SOGGETTI
> IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO L'art. 24-bis c.p.p., rubricato “rinvio pregiudiziale alla corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio” disciplina il nuovo istituto in esame. Prima della conclu- sione dell'udienza preliminare, oppure entro le questioni preliminari disciplinate dall'art. 491 c.p.p. nel caso in cui si proceda con citazione diretta a giudizio, è previsto che la que- stione sulla competenza per territorio possa essere sottoposta, anche di ufficio, al vaglio della Corte di cassazione. La decisione sarà assunta da quest'ultima con le forme del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p.. Se la questione è accolta, la cassazione trasmet- terà gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. È prevista anche una speci- fica preclusione ai danni della parte che abbia eccepito l'incompetenza per territorio senza chiedere la trasmissione degli atti alla corte di cassazione: essa non potrà più riproporre la questione nel corso del procedimento. > PROCURA SPECIALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E SOSTITUZIONE PROCESSUALE Il novellato art. 78 c.p.p. prevede la possibilità per il difensore munito di procura speciale di nominare un sostituto processuale per iscritto, al quale conferire delega per sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione di parte civile. Il tutto salva la volontà contraria dell’as- sistito, che può quindi impedire al proprio procuratore speciale di avvalersi di tale facoltà dichiarandolo per iscritto.
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05. LIBRO SECONDO - ATTI
> COME CAMBIA LA FORMA DEGLI ATTI? L’art. 110 c.p.p., rubricato “forma degli atti”, prevede che nel caso in cui sia richiesta la forma scritta, gli atti siano redatti e conservati sotto forma di documento informatico. Di quest’ultimo occorre salvaguardare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibi- lità, l’interoperabilità e, nei casi previsti dalla legge, la segretezza. Quando un atto deve essere redatto su supporto analogico esso dovrà essere convertito senza ritardo in copia informatica. Per quanto riguarda la sua sottoscrizione, il documento informatico dovrà es- sere siglato con firma digitale. L’atto compiuto oralmente dovrà essere convertito in do- cumento informatico. L’art. 122 c.p.p., in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, prevede che essa possa essere depositata telematicamente e, in tal caso, andrà autenticata con firma digitale. È altresì previsto il dovere di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. L’art. 111-bis c.p.p., in tema di de- posito degli atti, prevede che in ogni stato e grado del procedimento gli atti, i documenti, le richieste o le memorie siano depositati esclusivamente con modalità telematiche. Gli atti processuali in formato digitale confluiranno nel fascicolo informatico, mentre gli atti redatti su supporto cartaceo dovranno essere convertiti in copie informatiche. In punto di termini per il compimento e il deposito degli atti, il nuovo art. 172 c.p.p. è stato novellato con l’introduzione del comma 6-bis a mente del quale il termine per depositare gli atti con modalità telematiche è rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico av- viene entro le 24 ore dall’ultimo giorno utile. Andranno osservati gli orari di apertura degli uffici giudiziari: infatti è previsto che i termini decorrenti dal deposito telematico effettua- to in orari diversi da quelli dell’ufficio destinatario si computano dalla data successiva di apertura dell’ufficio. Anche il malfunzionamento dei sistemi informatici è espressamente disciplinato. Il nuovo 175-bis c.p.p., rubricato “malfunzionamento dei sistemi informatici”,
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prevede la necessità di una attestazione ufficiale pubblicata sui vari portali ministeriali. Durante il periodo in cui il sistema informatico non è utilizzabile gli atti e i documenti sa- ranno formati e depositati su supporto analogico e saranno convertiti in documenti digitali al termine del malfunzionamento. > IL PROCESSO TELEMATICO E LE UDIENZE DA REMOTO L’art. 133-bis c.p.p. prevede che, tranne quando la legge detta una disciplina specifica, se l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che si possa partecipare da remoto ad un’udienza, si devono osservare le disposizioni dell’articolo 133-ter c.p.p.. Esso dispone che se l’autorità giudiziaria intende dare luogo alla partecipazione da remo- to, va adottato e comunicato alle parti un decreto motivato unitamente al provvedimento che fissa la data del collegamento. L’avviso dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per il compimento dell’atto. Il videocollegamento tra l’ufficio giudiziario e il diverso luogo in cui si trovano i partecipanti a distanza deve consentire lo svolgimento del contraddittorio. Va quindi garantita l’effettiva partecipazione all’udienza o al compimento dell’atto, assicurando la reciproca visibilità e udibilità. I partecipanti all’atto si collegano da un altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per il video- collegamento. I detenuti, invece, parteciperanno da appositi locali esistenti presso le case circondariali. L’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti liberi a collegarsi da un luogo diverso, mentre i difensori possono partecipare rimanendo presso il proprio studio pro- fessionale o in altro luogo idoneo. A loro è consentito anche collegarsi dal luogo nel quale si trova fisicamente l’assistito, con il quale, comunque, hanno diritto a consultarsi riser- vatamente. Un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria avrà il compito di attestare l’identità dei partecipanti e redigere verbale. L’ufficiale di polizia giudiziaria non potrà appartenere al novero di coloro che hanno partecipato alle indagini. > COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE NOTIFICAZIONI? L’art. 148 c.p.p. prevederà che “le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segre- teria o della cancelleria, con modalità telematiche”, salvo che la legge disponga altrimenti. Si prevede anche che la consegna, da parte della segreteria o della cancelleria, della copia sotto forma di documento analogico sostituisca la notificazione. Si farà ricorso alla notifica tramite ufficiale giudiziario soltanto quando non sarà possibile disporre la notificazione con mezzi telematici, ovvero mediante consegna di copia cartacea da parte della cancelle- ria. La polizia giudiziaria potrà essere impiegata per le notifiche nei soli casi previsti dalla
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legge. Il neo introdotto art. 153-bis c.p.p., rubricato “domicilio del querelante. Notifica- zioni al querelante”, prevede che il querelante dichiara o elegge nell’atto querelatorio il domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A questo fine può essere indicata anche una casella di posta elettronica certificata. Tale adempimen- to può essere eseguito anche in un momento successivo alla presentazione della querela, dettando a verbale il proprio domicilio o comunicandolo con mezzi telematici, oppure an- cora con un telegramma o con posta raccomandata con una apposita dichiarazione la cui sottoscrizione deve essere autenticata, che può essere depositata anche nella segreteria del pubblico ministero oppure in cancelleria. Il comma 4 della medesima norma prevede che la notifica alla persona offesa sia eseguita presso il domicilio digitale o presso altro domicilio eletto, mentre il comma 5 stabilisce il già detto principio secondo cui, nel caso di man- canza o insufficienza dell’elezione di domicilio, le notificazioni alla persona offesa-que- relante siano eseguite mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero oppure nella cancelleria del giudice. Stesse regole si applicheranno, in ossequio all’art. 154, comma 1, c.p.p. anche alla persona offesa non querelante. Per quest’ultima, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio, si applicheranno le regole previste per la prima notificazione dell’imputato non detenuto. L’art. 157, comma primo c.p.p. è stato rivisitato; la prima notificazione all’imputato non detenuto si effettua me- diante consegna alla persona di copia dell’atto in formato cartaceo. Sono previste anche alcune regole operative per rendere più sicuro il buon esito della prima notificazione: nel caso in cui la consegna diretta non vada in porto, è prevista la consegna di copia al datore di lavoro dell’imputato o ad altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, addetti alla ricezione delle comunicazioni. È possibile anche eseguire la consegna al portiere o a un suo sostituto. Ai sensi del nuovo comma 8-ter si prevede inoltre che, con la notifica del primo atto, anche effettuata telematicamente, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato che le notificazioni successive saranno effettuate al difensore di fiducia o d’ufficio. Per gli atti d’impulso del procedimento penale quest’ultima regola non si applica, tant’è che per espressa previsio- ne di legge l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, la citazione per il giudizio direttissimo o immediato, il decreto di fissazione dell’udienza in grado di appello e, infine, il decre- to penale di condanna non possono essere notificati al difensore. L’imputato, per rendere agevole al proprio difensore la comunicazione degli atti che egli riceverà al suo posto, do- vrà indicargli un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica. Il comma 8 quater, invece, prevede che l’omessa o ritardata comunicazione dell’atto notificato all’assistito da parte del difensore, ove imputabile al fatto del primo, non costituisce inadempimento degli
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obblighi derivanti dal mandato professionale. Il nuovo art. 157-bis c.p.p., invece, disciplina le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima. Le notifiche degli atti diversi da quelli che determinano l’impulso del procedimento penale sono dirette al difensore di fiducia o d’ufficio, a meno che la prima notificazione non sia stata effettuata a mani pro- prie. Sul fronte degli avvisi all’indagato/imputato il nuovo art. 161 c.p.p. prevede, al com- ma 01, che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini debba avvertirlo che le notificazioni successive, diverse dagli atti di impulso già menzionati in precedenza, saranno eseguite presso il difensore. L’art. 162, comma 4-bis c.p.p. prevede invece che se il difensore non intende prestare l’assenso alla ricezione delle notificazioni dirette all’imputato deve attestarne l’avvenuta comunicazio- ne a questi oppure deve attestare le cause che hanno impedito di eseguire tale comunica- zione. L’art. 110 c.p.p., rubricato “forma degli atti”, prevede che nel caso in cui sia richiesta la forma scritta, gli atti siano redatti e conservati sotto forma di documento informatico. Di quest’ultimo occorre salvaguardare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibi- lità, l’interoperabilità e, nei casi previsti dalla legge, la segretezza. Quando un atto deve essere redatto su supporto analogico esso dovrà essere convertito senza ritardo in copia informatica. Per quanto riguarda la sua sottoscrizione, il documento informatico dovrà es- sere siglato con firma digitale. L’atto compiuto oralmente dovrà essere convertito in do- cumento informatico. L’art. 122 c.p.p., in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, prevede che essa possa essere depositata telematicamente e, in tal caso, andrà autenticata con firma digitale. È altresì previsto il dovere di conservare l’origina- le analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. L’art. 111-bis c.p.p., in tema di deposito degli atti, prevede che in ogni stato e grado del procedimento gli atti, i docu- menti, le richieste o le memorie siano depositati esclusivamente con modalità telematiche. Gli atti processuali in formato digitale confluiranno nel fascicolo informatico, mentre gli atti redatti su supporto cartaceo dovranno essere convertiti in copie informatiche. In punto di termini per il compimento e il deposito degli atti, il nuovo art. 172 c.p.p. è stato novella- to con l’introduzione del comma 6-bis a mente del quale il termine per depositare gli atti con modalità telematiche è rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le 24 ore dall’ultimo giorno utile. Andranno osservati gli orari di apertura degli uffici giudiziari: infatti è previsto che i termini decorrenti dal deposito telematico effettuato in orari diversi da quelli dell’ufficio destinatario si computano dalla data succes- siva di apertura dell’ufficio. Anche il malfunzionamento dei sistemi informatici è espres- samente disciplinato. Il nuovo 175-bis c.p.p., rubricato “malfunzionamento dei sistemi informatici”, prevede la necessità di una attestazione ufficiale pubblicata sui vari portali
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ministeriali. Durante il periodo in cui il sistema informatico non è utilizzabile gli atti e i documenti saranno formati e depositati su supporto analogico e saranno convertiti in do- cumenti digitali al termine del malfunzionamento. > IL PROCESSO TELEMATICO E LE UDIENZE DA REMOTO L’art. 133-bis c.p.p. prevede che, tranne quando la legge detta una disciplina specifica, se l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che si possa partecipare da remoto ad un’udienza, si devono osservare le disposizioni dell’articolo 133-ter c.p.p.. Esso dispone che se l’autorità giudiziaria intende dare luogo alla partecipazione da remo- to, va adottato e comunicato alle parti un decreto motivato unitamente al provvedimento che fissa la data del collegamento. L’avviso dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per il compimento dell’atto. Il videocollegamento tra l’ufficio giudiziario e il diverso luogo in cui si trovano i partecipanti a distanza deve consentire lo svolgimento del contraddittorio. Va quindi garantita l’effettiva partecipazione all’udienza o al compimento dell’atto, assicurando la reciproca visibilità e udibilità. I partecipanti all’atto si collegano da un altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per il video- collegamento. I detenuti, invece, parteciperanno da appositi locali esistenti presso le case circondariali. L’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti liberi a collegarsi da un luogo diverso, mentre i difensori possono partecipare rimanendo presso il proprio studio pro- fessionale o in altro luogo idoneo. A loro è consentito anche collegarsi dal luogo nel quale si trova fisicamente l’assistito, con il quale, comunque, hanno diritto a consultarsi riser- vatamente. Un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria avrà il compito di attestare l’identità dei partecipanti e redigere verbale. L’ufficiale di polizia giudiziaria non potrà appartenere al novero di coloro che hanno partecipato alle indagini. > COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE NOTIFICAZIONI? L’art. 148 c.p.p. prevederà che “le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche”, salvo che la legge disponga al- trimenti. Si prevede anche che la consegna, da parte della segreteria o della cancelleria, della copia sotto forma di documento analogico sostituisca la notificazione. Si farà ricor- so alla notifica tramite ufficiale giudiziario soltanto quando non sarà possibile disporre la notificazione con mezzi telematici, ovvero mediante consegna di copia cartacea da parte della cancelleria. La polizia giudiziaria potrà essere impiegata per le notifiche nei soli casi previsti dalla legge. Il neo introdotto art. 153-bis c.p.p., rubricato “domicilio del querelante.
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Notificazioni al querelante”, prevede che il querelante dichiara o elegge nell’atto que- relatorio il domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A questo fine può essere indicata anche una casella di posta elettronica certificata. Tale adempimento può essere eseguito anche in un momento successivo alla presentazione della querela, dettando a verbale il proprio domicilio o comunicandolo con mezzi telema- tici, oppure ancora con un telegramma o con posta raccomandata con una apposita dichia- razione la cui sottoscrizione deve essere autenticata, che può essere depositata anche nella segreteria del pubblico ministero oppure in cancelleria. Il comma 4 della medesima norma prevede che la notifica alla persona offesa sia eseguita presso il domicilio digitale o presso altro domicilio eletto, mentre il comma 5 stabilisce il già detto principio secondo cui, nel caso di mancanza o insufficienza dell’elezione di domicilio, le notificazioni alla persona offesa-querelante siano eseguite mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero oppure nella cancelleria del giudice. Stesse regole si applicheranno, in ossequio all’art. 154, comma 1, c.p.p. anche alla persona offesa non querelante. Per quest’ultima, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio, si appliche- ranno le regole previste per la prima notificazione dell’imputato non detenuto. L’art. 157, comma primo c.p.p. è stato rivisitato; la prima notificazione all’imputato non detenuto si effettua mediante consegna alla persona di copia dell’atto in formato cartaceo. Sono previ- ste anche alcune regole operative per rendere più sicuro il buon esito della prima notifica- zione: nel caso in cui la consegna diretta non vada in porto, è prevista la consegna di copia al datore di lavoro dell’imputato o ad altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, addetti alla ricezione delle comunicazioni. È possibile anche eseguire la consegna al portiere o a un suo sostituto. Ai sensi del nuovo comma 8-ter si prevede inoltre che, con la notifica del primo atto, anche effettuata telematicamente, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato che le no- tificazioni successive saranno effettuate al difensore di fiducia o d’ufficio. Per gli atti d’im- pulso del procedimento penale quest’ultima regola non si applica, tant’è che per espressa previsione di legge l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, la citazione per il giudizio di- rettissimo o immediato, il decreto di fissazione dell’udienza in grado di appello e, infine, il decreto penale di condanna non possono essere notificati al difensore. L’imputato, per rendere agevole al proprio difensore la comunicazione degli atti che egli riceverà al suo po- sto, dovrà indicargli un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica. Il comma 8 quater, invece, prevede che l’omessa o ritardata comunicazione dell’atto notificato all’as- sistito da parte del difensore, ove imputabile al fatto del primo, non costituisce inadem- pimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale. Il nuovo art. 157-bis c.p.p.,
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invece, disciplina le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima. Le notifiche degli atti diversi da quelli che determinano l’impulso del procedimento penale sono dirette al difensore di fiducia o d’ufficio, a meno che la prima notificazione non sia stata effet- tuata a mani proprie. Sul fronte degli avvisi all’indagato/imputato il nuovo art. 161 c.p.p. prevede, al comma 01, che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini debba avvertirlo che le notificazioni successive, di- verse dagli atti di impulso già menzionati in precedenza, saranno eseguite presso il difen- sore. l’art. 162, comma 4-bis c.p.p. prevede invece che se il difensore non intende prestare l’assenso alla ricezione delle notificazioni dirette all’imputato deve attestarne l’avvenuta comunicazione a questi oppure deve attestare le cause che hanno impedito di eseguire tale comunicazione. 06. LIBRO TERZO - PROVE > IN COSA CONSISTERÀ L’OPPOSIZIONE ALLA PERQUISIZIONE? L’art. 252-bis c.p.p. ha introdotto l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pub- blico ministero. Si può proporre soltanto se alla perquisizione non sia seguito il sequestro. Sono legittimati a proporla il perquisito non indagato e la persona sottoposta ad indagini. A decidere sarà il giudice a norma dell’art. 127 c.p.p.. Essa va proposta a pena di decadenza entro dieci giorni dall’esecuzione della perquisizione o dalla sua conoscenza.
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07. LIBRO QUARTO – MISURE CAUTELARI
> LA RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA DELL’INTERROGATORIO DI GARANZIA Il comma 6 bis dell’art. 294 c.p.p. prevede che alla documentazione dell’interrogatorio si proceda anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, nel caso in cui questi non fossero disponibili, con mezzi di riproduzione fonografica. 08. LIBRO QUINTO – INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE > COSA SI PREVEDE IN TEMA DI ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO? L’art. 335 è stato modificato e contiene la definizione della notizia di reato: essa consiste in un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incri- minatrice. Il comma 1-bis della medesima norma stabilisce invece che il pubblico mini- stero provvede all’iscrizione del nome della persona cui è attribuito un fatto di reato non
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appena risultino indizi di reato a suo carico. Il comma 1-ter, anch’esso di nuova introdu- zione, prevede che il p.m. quando iscrive la notizia di reato può indicare anche la data an- teriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata. Il nuovo art. 335-bis, in tema di effetti dell’iscrizione della notizia di reato, prevede invece che la mera iscrizione non può comportare – ai danni del soggetto cui si riferisce - alcun effetto pregiudizievole civile o amministrativo. L’art. 335-ter c.p.p., stabilisce invece che Il GIP, quando gli è ri- chiesto il compimento di un atto processuale, può ordinare con un decreto motivato al p.m. di iscrivere il nome di un soggetto al quale il fatto di reato è attribuibile. L’art. 335-qua- ter riguarda invece l’accertamento della tempestività dell’iscrizione delle notizie di reato. L’indagato, nel caso in cui dovesse accorgersi che l’iscrizione della notizia di reato a pro- prio carico non è avvenuta tempestivamente, può rivolgersi al giudice e chiedergli di pro- cedere alla retrodatazione dell’iscrizione stessa. All’atto della richiesta egli dovrà, a pena di inammissibilità, indicare le ragioni che pone a fondamento della domanda, nonchè gli atti del procedimento che dimostrano la tardività dell’iscrizione. La richiesta dovrà essere pro- posta entro venti giorni dal momento in cui si è avuta facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo. Se le indagini sono in corso, oppure se il giudice è chiamato a decidere con l’intervento del p.m. e della persona sottoposta ad indagini, la richiesta potrà essere presentata anche in quella specifica occasione a condizione che la retrodatazione possa influire sulla decisione. A meno che la richiesta non sia presentata in udienza, essa va notificata al pubblico ministero e depositata presso la cancelleria del giudice. Entro i primi sette giorni dal deposito il pubblico ministero può presentare memorie alle quali l’indagato può replicare entro i successivi sette giorni. Infine, il giudice potrà decide- re sulla questione proposta de plano, oppure potrà ritenere necessario un contraddittorio orale mediante la fissazione di un’udienza camerale. La decisione sarà assunta con ordi- nanza. Se la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione fosse accolta, il giudice indicherà la data alla quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale è attribuito. La parte processuale la cui tesi è stata respinta potrà chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, nei casi in cui non vi si fa luogo, entro la prospettazione delle questioni preliminari. Durante la fase dibattimentale il riesame della questione potrà essere chiesto soltanto a condizione che a ciò si sia già proceduto nel corso dell’udienza preliminare.
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> LE NOVITÀ IN TEMA DI ASSENZA E MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO Il nuovo comma 2-ter dell’art. 420 prevede l’innovativo principio secondo cui è conside- rato presente l’imputato che richiede per iscritto di accedere a uno dei procedimenti spe- ciali. Identico effetto è derivante dall’essere rappresentato in udienza da un procurato- re speciale nominato per scegliere un rito alternativo. L’art. 420-quater c.p.p., rubricato “sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato” disciplina l’ipotesi in cui l’imputato non è presente e non ricor- re alcuno dei casi che ne legittimano la rappresentanza da parte del difensore: in questo caso il giudice dovrà pronunciare una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La sentenza dovrà dare conto dell’esito delle notificazioni e dovrà specificare la data entro la quale dovranno proseguire le ricerche dell’imputato. Se quest’ultimo viene trovato, dovrà procedersi a notifica della sentenza e, previa revoca del non doversi procedere, a riapertura del processo. Nel caso in cui, invece, fosse spirato frattanto il termine di prescrizione la sentenza di non doversi procedere non sarà più revocabile. > LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Il presupposto logico-giuridico della sentenza di non luogo a procedere è stato ridisegnato, insieme all’art. 425 c.p.p.: essa potrà essere pronunciata soltanto quando gli elementi rac- colti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. È poi prevista l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate per tutti i reati puniti con la pena pecuniaria. Se viene emesso il decreto che dispone il giudizio, dovrà contenere l’avviso all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giusti- zia riparativa.
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09. LIBRO SESTO – PROCEDIMENTI SPECIALI
> COME CAMBIA IL GIUDIZIO ABBREVIATO? Mutano i presupposti che legittimano l’accesso al giudizio abbreviato condizionato: la ne - cessarietà dell’integrazione probatoria ai fini della decisione dovrà adesso contemplare la valutazione degli atti già acquisiti e utilizzabili. Si prevede poi che la scelta di rito sarà co- munque ammissibile se il giudizio abbreviato rappresenta una soluzione processualmente più economica rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. Se la richiesta di giudizio abbreviato è stata rigettata o dichiarata inammissibile per motivi diversi da quelli indicati dal comma 1-bis dell’art. 438, comma 6-ter c.p.p., potrà essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in cui venga pronunciata senten- za di condanna è previsto un ulteriore sconto pari a un ulteriore sesto della pena inflitta nel caso in cui non si proponga appello. Questo beneficio verrà concesso dal giudice dell’ese- cuzione. > LE MODIFICHE AL PATTEGGIAMENTO Si prevede adesso che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie, o di comminarle indicandone la durata. È consentito anche accordarsi per non applicare la confisca facoltativa. Quest’ultima può essere concorde- mente indirizzata su un importo determinato oppure su specifici beni nella disponibilità dell’imputato. L’art. 445 c.p.p. è modificato nel senso che la sentenza di applicazione pena non può produrre efficacia né può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, discipli- nari, tributari, amministrativi o in materia di responsabilità contabile. Infine, è prevista la possibilità che, se le parti concordano sull’applicazione di una di pena sostitutiva, il giudi- ce può rinviare il processo al massimo di sessanta giorni prima di decidere.
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> I RITOCCHI AL GIUDIZIO IMMEDIATO Nel decreto che introduce il giudizio immediato l’imputato dovrà essere avvisato della pos- sibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel caso in cui, invece, l’imputato dovesse scegliere il rito abbreviato condizionato e questo sia dichiarato inammissibile, è previsto che all’udienza l’imputato potrà scegliere un altro rito alterna- tivo. Il nuovo art. 458-bis c.p.p. prevede che se la richiesta di patteggiamento successiva al decreto di giudizio immediato fosse rigettata, l’imputato potrà chiedere la sospensione con messa alla prova o il giudizio abbreviato. > IL DECRETO PENALE DI CONDANNA Cambia innanzitutto il termine massimo entro il quale il pubblico ministero può avanzare richiesta di emissione del decreto penale di condanna: adesso sarà pari a un anno dall’i- scrizione della notizia di reato nominativa. Si prevede anche che la pena pecuniaria possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità se l’indagato ne fa richiesta al pubblico ministero prima dell’esercizio dell’azione penale. Ancora, nel caso in cui il decreto pena- le di condanna sia già stato emesso, l’imputato potrà chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta può essere concesso un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale eseguire il lavoro di pubblica utilità. > LA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA: QUALCHE PICCOLA MODIFICA NE INCENTIVA L’ADOZIONE Essa potrà essere proposta dal pubblico ministero contestualmente all’emissione dell’av- viso di conclusione delle indagini preliminari. La Procura dovrà indicare la durata e i con- tenuti essenziali del programma trattamentale. L’indagato avrà venti giorni a disposizione per decidere se accogliere la richiesta.
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10. LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA > L’UDIENZA FILTRO NEL RITO A CITAZIONE DIRETTA Il nuovo art. 554-bis c.p.p., rubricato “udienza di comparizione predibattimentale a se- guito di citazione diretta” sarà destinata al disbrigo della costituzione delle parti e alla proposizione delle questioni preliminari. Se esse non sono proposte subito dopo aver com- piuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti saranno precluse nel prosieguo del giudizio. L’udienza di comparizione è destinata anche a verificare la corret- tezza dell’imputazione. L’art. 554-ter c.p.p., invece, consentirà al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui dovesse ricorrere una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell’azione penale, oppure laddove dovesse emergere l’inno- cenza dell’imputato o la ricorrenza di una causa di non punibilità. Il non luogo a procedere sarà pronunciato infine nei casi in cui il giudice non possa formulare, allo stato degli atti, una ragionevole previsione di condanna. Nell’udienza di comparizione l’imputato potrà scegliere un rito alternativo.
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