01. LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE
> COSA SONO LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE? Il nuovo art. 20 bis c.p. intitolato “pene sostitutive delle pene detentive brevi” consente al giudice, sin dal momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna di sostituire la pena detentiva fino a quattro anni con la semilibertà sostitutiva o con la detenzione do- miciliare sostitutiva. La pena detentiva fino a tre anni potrà essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità e, infine, la pena detentiva fino a un anno potrà essere sostituita con una pena pecuniaria. > COSA PREVEDE IL NUOVO ART. 62 C.P. IN TEMA DI ATTENUANTI? In ragione della particolare attenzione dimostrata dal legislatore al sistema della giustizia riparativa, è prevista una nuova circostanza attenuante derivante dall’avere partecipato ad un programma di giustizia riparativa. Se la riparazione consiste nell’impegno di tenere un determinato comportamento sarà necessario che la promessa sia mantenuta. > COME È STATO MODIFICATO L’ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO? Non è più previsto il limite dei cinque anni di pena massima detentiva per poter ottene- re la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il legislatore ha inve- ce introdotto, come regola generale, quella del minimo edittale non superiore a due anni di reclusione. Tra i criteri di valutazione della particolare tenuità bisognerà ora tenere in considerazione anche la condotta susseguente al reato. Sul fronte delle esclusioni dalla possibilità di dichiarare la non punibilità è introdotto un elenco di ipotesi di reato per le quali l’istituto in esame non può mai operare. Si tratta dei reati commessi in occasione di
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