> COME È INTERVENUTO IL LEGISLATORE SULLA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA PER MAGGIORENNI? Oltre che dall’imputato e dal suo difensore munito di procura speciale, potrà essere richiesta anche dall’ufficio del P.M.. 02. LIBRO SECONDO - DEI DELITTI > COME È CAMBIATO IL REGIME DI PROCEDIBILITÀ? Molti reati non saranno p iù procedibili d’ufficio, ma sarà necessaria la querela di parte: L’art. 582 c.p. sarà generalmente procedibile a querela, si procederà d’ufficio se ricorrono le aggravanti già previste al secondo comma tra le quali è inserita una novità: l’aver cagionato lesioni superiori a venti giorni ad un soggetto incapace per età o infermità. L’art. 590 bis c.p. sarà procedibile a querela se non ricorre alcuna delle aggravanti previste dall’articolo in esame. L’art. 605 c.p. sarà procedibile a querela se non ricorre alcuna delle aggravanti speciali pre- viste dalla stessa norma e se il fatto non è commesso nei confronti di un incapace. L’art. 610 c.p. sarà procedibile a querela tranne che nel caso in cui la vittima sia incapace, o ricorra alcuna delle condizioni previste nell’art. 339 c.p.. L’art. 612 c.p. sarà sempre procedibile a querela, tranne se il fatto non sia commesso ai danni di un incapace o ricorra un’aggravante ad effetto speciale diversa dalla recidiva. L’art. 614 c.p. sarà procedibile a querela, tranne che nel caso di violenza alle persone, uso di armi o fatto commesso ai danni di vittima incapace.
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