Guida RiformaPenale

04. LIBRO PRIMO - SOGGETTI

> IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO L'art. 24-bis c.p.p., rubricato “rinvio pregiudiziale alla corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio” disciplina il nuovo istituto in esame. Prima della conclu- sione dell'udienza preliminare, oppure entro le questioni preliminari disciplinate dall'art. 491 c.p.p. nel caso in cui si proceda con citazione diretta a giudizio, è previsto che la que- stione sulla competenza per territorio possa essere sottoposta, anche di ufficio, al vaglio della Corte di cassazione. La decisione sarà assunta da quest'ultima con le forme del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p.. Se la questione è accolta, la cassazione trasmet- terà gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. È prevista anche una speci- fica preclusione ai danni della parte che abbia eccepito l'incompetenza per territorio senza chiedere la trasmissione degli atti alla corte di cassazione: essa non potrà più riproporre la questione nel corso del procedimento. > PROCURA SPECIALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E SOSTITUZIONE PROCESSUALE Il novellato art. 78 c.p.p. prevede la possibilità per il difensore munito di procura speciale di nominare un sostituto processuale per iscritto, al quale conferire delega per sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione di parte civile. Il tutto salva la volontà contraria dell’as- sistito, che può quindi impedire al proprio procuratore speciale di avvalersi di tale facoltà dichiarandolo per iscritto.

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