Guida RiformaPenale

05. LIBRO SECONDO - ATTI

> COME CAMBIA LA FORMA DEGLI ATTI? L’art. 110 c.p.p., rubricato “forma degli atti”, prevede che nel caso in cui sia richiesta la forma scritta, gli atti siano redatti e conservati sotto forma di documento informatico. Di quest’ultimo occorre salvaguardare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibi- lità, l’interoperabilità e, nei casi previsti dalla legge, la segretezza. Quando un atto deve essere redatto su supporto analogico esso dovrà essere convertito senza ritardo in copia informatica. Per quanto riguarda la sua sottoscrizione, il documento informatico dovrà es- sere siglato con firma digitale. L’atto compiuto oralmente dovrà essere convertito in do- cumento informatico. L’art. 122 c.p.p., in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, prevede che essa possa essere depositata telematicamente e, in tal caso, andrà autenticata con firma digitale. È altresì previsto il dovere di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. L’art. 111-bis c.p.p., in tema di de- posito degli atti, prevede che in ogni stato e grado del procedimento gli atti, i documenti, le richieste o le memorie siano depositati esclusivamente con modalità telematiche. Gli atti processuali in formato digitale confluiranno nel fascicolo informatico, mentre gli atti redatti su supporto cartaceo dovranno essere convertiti in copie informatiche. In punto di termini per il compimento e il deposito degli atti, il nuovo art. 172 c.p.p. è stato novellato con l’introduzione del comma 6-bis a mente del quale il termine per depositare gli atti con modalità telematiche è rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico av- viene entro le 24 ore dall’ultimo giorno utile. Andranno osservati gli orari di apertura degli uffici giudiziari: infatti è previsto che i termini decorrenti dal deposito telematico effettua- to in orari diversi da quelli dell’ufficio destinatario si computano dalla data successiva di apertura dell’ufficio. Anche il malfunzionamento dei sistemi informatici è espressamente disciplinato. Il nuovo 175-bis c.p.p., rubricato “malfunzionamento dei sistemi informatici”,

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