prevede la necessità di una attestazione ufficiale pubblicata sui vari portali ministeriali. Durante il periodo in cui il sistema informatico non è utilizzabile gli atti e i documenti sa- ranno formati e depositati su supporto analogico e saranno convertiti in documenti digitali al termine del malfunzionamento. > IL PROCESSO TELEMATICO E LE UDIENZE DA REMOTO L’art. 133-bis c.p.p. prevede che, tranne quando la legge detta una disciplina specifica, se l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che si possa partecipare da remoto ad un’udienza, si devono osservare le disposizioni dell’articolo 133-ter c.p.p.. Esso dispone che se l’autorità giudiziaria intende dare luogo alla partecipazione da remo- to, va adottato e comunicato alle parti un decreto motivato unitamente al provvedimento che fissa la data del collegamento. L’avviso dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per il compimento dell’atto. Il videocollegamento tra l’ufficio giudiziario e il diverso luogo in cui si trovano i partecipanti a distanza deve consentire lo svolgimento del contraddittorio. Va quindi garantita l’effettiva partecipazione all’udienza o al compimento dell’atto, assicurando la reciproca visibilità e udibilità. I partecipanti all’atto si collegano da un altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per il video- collegamento. I detenuti, invece, parteciperanno da appositi locali esistenti presso le case circondariali. L’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti liberi a collegarsi da un luogo diverso, mentre i difensori possono partecipare rimanendo presso il proprio studio pro- fessionale o in altro luogo idoneo. A loro è consentito anche collegarsi dal luogo nel quale si trova fisicamente l’assistito, con il quale, comunque, hanno diritto a consultarsi riser- vatamente. Un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria avrà il compito di attestare l’identità dei partecipanti e redigere verbale. L’ufficiale di polizia giudiziaria non potrà appartenere al novero di coloro che hanno partecipato alle indagini. > COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE NOTIFICAZIONI? L’art. 148 c.p.p. prevederà che “le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segre- teria o della cancelleria, con modalità telematiche”, salvo che la legge disponga altrimenti. Si prevede anche che la consegna, da parte della segreteria o della cancelleria, della copia sotto forma di documento analogico sostituisca la notificazione. Si farà ricorso alla notifica tramite ufficiale giudiziario soltanto quando non sarà possibile disporre la notificazione con mezzi telematici, ovvero mediante consegna di copia cartacea da parte della cancelle- ria. La polizia giudiziaria potrà essere impiegata per le notifiche nei soli casi previsti dalla
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