Guida RiformaPenale

legge. Il neo introdotto art. 153-bis c.p.p., rubricato “domicilio del querelante. Notifica- zioni al querelante”, prevede che il querelante dichiara o elegge nell’atto querelatorio il domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A questo fine può essere indicata anche una casella di posta elettronica certificata. Tale adempimen- to può essere eseguito anche in un momento successivo alla presentazione della querela, dettando a verbale il proprio domicilio o comunicandolo con mezzi telematici, oppure an- cora con un telegramma o con posta raccomandata con una apposita dichiarazione la cui sottoscrizione deve essere autenticata, che può essere depositata anche nella segreteria del pubblico ministero oppure in cancelleria. Il comma 4 della medesima norma prevede che la notifica alla persona offesa sia eseguita presso il domicilio digitale o presso altro domicilio eletto, mentre il comma 5 stabilisce il già detto principio secondo cui, nel caso di man- canza o insufficienza dell’elezione di domicilio, le notificazioni alla persona offesa-que- relante siano eseguite mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero oppure nella cancelleria del giudice. Stesse regole si applicheranno, in ossequio all’art. 154, comma 1, c.p.p. anche alla persona offesa non querelante. Per quest’ultima, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio, si applicheranno le regole previste per la prima notificazione dell’imputato non detenuto. L’art. 157, comma primo c.p.p. è stato rivisitato; la prima notificazione all’imputato non detenuto si effettua me- diante consegna alla persona di copia dell’atto in formato cartaceo. Sono previste anche alcune regole operative per rendere più sicuro il buon esito della prima notificazione: nel caso in cui la consegna diretta non vada in porto, è prevista la consegna di copia al datore di lavoro dell’imputato o ad altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, addetti alla ricezione delle comunicazioni. È possibile anche eseguire la consegna al portiere o a un suo sostituto. Ai sensi del nuovo comma 8-ter si prevede inoltre che, con la notifica del primo atto, anche effettuata telematicamente, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato che le notificazioni successive saranno effettuate al difensore di fiducia o d’ufficio. Per gli atti d’impulso del procedimento penale quest’ultima regola non si applica, tant’è che per espressa previsio- ne di legge l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, la citazione per il giudizio direttissimo o immediato, il decreto di fissazione dell’udienza in grado di appello e, infine, il decre- to penale di condanna non possono essere notificati al difensore. L’imputato, per rendere agevole al proprio difensore la comunicazione degli atti che egli riceverà al suo posto, do- vrà indicargli un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica. Il comma 8 quater, invece, prevede che l’omessa o ritardata comunicazione dell’atto notificato all’assistito da parte del difensore, ove imputabile al fatto del primo, non costituisce inadempimento degli

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