Guida RiformaPenale

obblighi derivanti dal mandato professionale. Il nuovo art. 157-bis c.p.p., invece, disciplina le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima. Le notifiche degli atti diversi da quelli che determinano l’impulso del procedimento penale sono dirette al difensore di fiducia o d’ufficio, a meno che la prima notificazione non sia stata effettuata a mani pro- prie. Sul fronte degli avvisi all’indagato/imputato il nuovo art. 161 c.p.p. prevede, al com- ma 01, che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini debba avvertirlo che le notificazioni successive, diverse dagli atti di impulso già menzionati in precedenza, saranno eseguite presso il difensore. L’art. 162, comma 4-bis c.p.p. prevede invece che se il difensore non intende prestare l’assenso alla ricezione delle notificazioni dirette all’imputato deve attestarne l’avvenuta comunicazio- ne a questi oppure deve attestare le cause che hanno impedito di eseguire tale comunica- zione. L’art. 110 c.p.p., rubricato “forma degli atti”, prevede che nel caso in cui sia richiesta la forma scritta, gli atti siano redatti e conservati sotto forma di documento informatico. Di quest’ultimo occorre salvaguardare l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibi- lità, l’interoperabilità e, nei casi previsti dalla legge, la segretezza. Quando un atto deve essere redatto su supporto analogico esso dovrà essere convertito senza ritardo in copia informatica. Per quanto riguarda la sua sottoscrizione, il documento informatico dovrà es- sere siglato con firma digitale. L’atto compiuto oralmente dovrà essere convertito in do- cumento informatico. L’art. 122 c.p.p., in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, prevede che essa possa essere depositata telematicamente e, in tal caso, andrà autenticata con firma digitale. È altresì previsto il dovere di conservare l’origina- le analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria. L’art. 111-bis c.p.p., in tema di deposito degli atti, prevede che in ogni stato e grado del procedimento gli atti, i docu- menti, le richieste o le memorie siano depositati esclusivamente con modalità telematiche. Gli atti processuali in formato digitale confluiranno nel fascicolo informatico, mentre gli atti redatti su supporto cartaceo dovranno essere convertiti in copie informatiche. In punto di termini per il compimento e il deposito degli atti, il nuovo art. 172 c.p.p. è stato novella- to con l’introduzione del comma 6-bis a mente del quale il termine per depositare gli atti con modalità telematiche è rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le 24 ore dall’ultimo giorno utile. Andranno osservati gli orari di apertura degli uffici giudiziari: infatti è previsto che i termini decorrenti dal deposito telematico effettuato in orari diversi da quelli dell’ufficio destinatario si computano dalla data succes- siva di apertura dell’ufficio. Anche il malfunzionamento dei sistemi informatici è espres- samente disciplinato. Il nuovo 175-bis c.p.p., rubricato “malfunzionamento dei sistemi informatici”, prevede la necessità di una attestazione ufficiale pubblicata sui vari portali

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