invece, disciplina le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima. Le notifiche degli atti diversi da quelli che determinano l’impulso del procedimento penale sono dirette al difensore di fiducia o d’ufficio, a meno che la prima notificazione non sia stata effet- tuata a mani proprie. Sul fronte degli avvisi all’indagato/imputato il nuovo art. 161 c.p.p. prevede, al comma 01, che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini debba avvertirlo che le notificazioni successive, di- verse dagli atti di impulso già menzionati in precedenza, saranno eseguite presso il difen- sore. l’art. 162, comma 4-bis c.p.p. prevede invece che se il difensore non intende prestare l’assenso alla ricezione delle notificazioni dirette all’imputato deve attestarne l’avvenuta comunicazione a questi oppure deve attestare le cause che hanno impedito di eseguire tale comunicazione. 06. LIBRO TERZO - PROVE > IN COSA CONSISTERÀ L’OPPOSIZIONE ALLA PERQUISIZIONE? L’art. 252-bis c.p.p. ha introdotto l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pub- blico ministero. Si può proporre soltanto se alla perquisizione non sia seguito il sequestro. Sono legittimati a proporla il perquisito non indagato e la persona sottoposta ad indagini. A decidere sarà il giudice a norma dell’art. 127 c.p.p.. Essa va proposta a pena di decadenza entro dieci giorni dall’esecuzione della perquisizione o dalla sua conoscenza.
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