appena risultino indizi di reato a suo carico. Il comma 1-ter, anch’esso di nuova introdu- zione, prevede che il p.m. quando iscrive la notizia di reato può indicare anche la data an- teriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata. Il nuovo art. 335-bis, in tema di effetti dell’iscrizione della notizia di reato, prevede invece che la mera iscrizione non può comportare – ai danni del soggetto cui si riferisce - alcun effetto pregiudizievole civile o amministrativo. L’art. 335-ter c.p.p., stabilisce invece che Il GIP, quando gli è ri- chiesto il compimento di un atto processuale, può ordinare con un decreto motivato al p.m. di iscrivere il nome di un soggetto al quale il fatto di reato è attribuibile. L’art. 335-qua- ter riguarda invece l’accertamento della tempestività dell’iscrizione delle notizie di reato. L’indagato, nel caso in cui dovesse accorgersi che l’iscrizione della notizia di reato a pro- prio carico non è avvenuta tempestivamente, può rivolgersi al giudice e chiedergli di pro- cedere alla retrodatazione dell’iscrizione stessa. All’atto della richiesta egli dovrà, a pena di inammissibilità, indicare le ragioni che pone a fondamento della domanda, nonchè gli atti del procedimento che dimostrano la tardività dell’iscrizione. La richiesta dovrà essere pro- posta entro venti giorni dal momento in cui si è avuta facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo. Se le indagini sono in corso, oppure se il giudice è chiamato a decidere con l’intervento del p.m. e della persona sottoposta ad indagini, la richiesta potrà essere presentata anche in quella specifica occasione a condizione che la retrodatazione possa influire sulla decisione. A meno che la richiesta non sia presentata in udienza, essa va notificata al pubblico ministero e depositata presso la cancelleria del giudice. Entro i primi sette giorni dal deposito il pubblico ministero può presentare memorie alle quali l’indagato può replicare entro i successivi sette giorni. Infine, il giudice potrà decide- re sulla questione proposta de plano, oppure potrà ritenere necessario un contraddittorio orale mediante la fissazione di un’udienza camerale. La decisione sarà assunta con ordi- nanza. Se la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione fosse accolta, il giudice indicherà la data alla quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale è attribuito. La parte processuale la cui tesi è stata respinta potrà chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, nei casi in cui non vi si fa luogo, entro la prospettazione delle questioni preliminari. Durante la fase dibattimentale il riesame della questione potrà essere chiesto soltanto a condizione che a ciò si sia già proceduto nel corso dell’udienza preliminare.
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