> LE NOVITÀ IN TEMA DI ASSENZA E MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO Il nuovo comma 2-ter dell’art. 420 prevede l’innovativo principio secondo cui è conside- rato presente l’imputato che richiede per iscritto di accedere a uno dei procedimenti spe- ciali. Identico effetto è derivante dall’essere rappresentato in udienza da un procurato- re speciale nominato per scegliere un rito alternativo. L’art. 420-quater c.p.p., rubricato “sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato” disciplina l’ipotesi in cui l’imputato non è presente e non ricor- re alcuno dei casi che ne legittimano la rappresentanza da parte del difensore: in questo caso il giudice dovrà pronunciare una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La sentenza dovrà dare conto dell’esito delle notificazioni e dovrà specificare la data entro la quale dovranno proseguire le ricerche dell’imputato. Se quest’ultimo viene trovato, dovrà procedersi a notifica della sentenza e, previa revoca del non doversi procedere, a riapertura del processo. Nel caso in cui, invece, fosse spirato frattanto il termine di prescrizione la sentenza di non doversi procedere non sarà più revocabile. > LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Il presupposto logico-giuridico della sentenza di non luogo a procedere è stato ridisegnato, insieme all’art. 425 c.p.p.: essa potrà essere pronunciata soltanto quando gli elementi rac- colti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. È poi prevista l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate per tutti i reati puniti con la pena pecuniaria. Se viene emesso il decreto che dispone il giudizio, dovrà contenere l’avviso all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giusti- zia riparativa.
28
Made with FlippingBook Online newsletter maker