09. LIBRO SESTO – PROCEDIMENTI SPECIALI
> COME CAMBIA IL GIUDIZIO ABBREVIATO? Mutano i presupposti che legittimano l’accesso al giudizio abbreviato condizionato: la ne - cessarietà dell’integrazione probatoria ai fini della decisione dovrà adesso contemplare la valutazione degli atti già acquisiti e utilizzabili. Si prevede poi che la scelta di rito sarà co- munque ammissibile se il giudizio abbreviato rappresenta una soluzione processualmente più economica rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. Se la richiesta di giudizio abbreviato è stata rigettata o dichiarata inammissibile per motivi diversi da quelli indicati dal comma 1-bis dell’art. 438, comma 6-ter c.p.p., potrà essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso in cui venga pronunciata senten- za di condanna è previsto un ulteriore sconto pari a un ulteriore sesto della pena inflitta nel caso in cui non si proponga appello. Questo beneficio verrà concesso dal giudice dell’ese- cuzione. > LE MODIFICHE AL PATTEGGIAMENTO Si prevede adesso che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie, o di comminarle indicandone la durata. È consentito anche accordarsi per non applicare la confisca facoltativa. Quest’ultima può essere concorde- mente indirizzata su un importo determinato oppure su specifici beni nella disponibilità dell’imputato. L’art. 445 c.p.p. è modificato nel senso che la sentenza di applicazione pena non può produrre efficacia né può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, discipli- nari, tributari, amministrativi o in materia di responsabilità contabile. Infine, è prevista la possibilità che, se le parti concordano sull’applicazione di una di pena sostitutiva, il giudi- ce può rinviare il processo al massimo di sessanta giorni prima di decidere.
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