> I RITOCCHI AL GIUDIZIO IMMEDIATO Nel decreto che introduce il giudizio immediato l’imputato dovrà essere avvisato della pos- sibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nel caso in cui, invece, l’imputato dovesse scegliere il rito abbreviato condizionato e questo sia dichiarato inammissibile, è previsto che all’udienza l’imputato potrà scegliere un altro rito alterna- tivo. Il nuovo art. 458-bis c.p.p. prevede che se la richiesta di patteggiamento successiva al decreto di giudizio immediato fosse rigettata, l’imputato potrà chiedere la sospensione con messa alla prova o il giudizio abbreviato. > IL DECRETO PENALE DI CONDANNA Cambia innanzitutto il termine massimo entro il quale il pubblico ministero può avanzare richiesta di emissione del decreto penale di condanna: adesso sarà pari a un anno dall’i- scrizione della notizia di reato nominativa. Si prevede anche che la pena pecuniaria possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità se l’indagato ne fa richiesta al pubblico ministero prima dell’esercizio dell’azione penale. Ancora, nel caso in cui il decreto pena- le di condanna sia già stato emesso, l’imputato potrà chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta può essere concesso un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale eseguire il lavoro di pubblica utilità. > LA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA: QUALCHE PICCOLA MODIFICA NE INCENTIVA L’ADOZIONE Essa potrà essere proposta dal pubblico ministero contestualmente all’emissione dell’av- viso di conclusione delle indagini preliminari. La Procura dovrà indicare la durata e i con- tenuti essenziali del programma trattamentale. L’indagato avrà venti giorni a disposizione per decidere se accogliere la richiesta.
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