Guida RiformaPenale

utilità, e le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. L’art. 598-bis c.p.p. stabilisce invece che si procederà normalmente in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Nel termine di quindici giorni antecedenti all’udienza il Procuratore Generale formula le richieste. Tutte le parti posso- no presentare motivi nuovi e memorie difensive. Entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza, invece, possono essere depositate memorie di replica. Se si volesse accedere fisicamente all’udienza, formulando oralmente le conclusioni, le parti dovranno chiederlo a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’av- viso della data fissata per il giudizio d’appello. Se le questioni prospettate con l’appello sono particolarmente complesse la corte di secondo grado potrà disporre ex officio che si proceda in presenza e non con trattazione scritta. Si procederà in presenza anche nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Quest’ultima, infine, è stata ritoccata: nel caso in cui il pubblico ministero proponga appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice potrà disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale soltanto se si tratta di prova dichiarativa assunta nel giudizio dibattimentale, ovvero all’esito di integrazione probatoria del giudi- zio abbreviato. > LA RIFORMA DEL GIUDIZIO LEGITTIMITÀ L’art. 611 c.p.p. stabilisce che il rito camerale non partecipato non contemplerà la presenza del procuratore generale e dei difensori. Nel termine di quindici giorni prima dall’udien- za il procuratore generale presenta le proprie richieste e le parti possono presentare mo- tivi nuovi. Nel termine di cinque giorni prima, invece, esse possono depositare memorie di replica. A norma del comma 1-bis, invece, nei soli casi in cui si impugna una sentenza nascente da un giudizio dibattimentale o abbreviato il procuratore generale e i difensori possono chiedere di procedere in pubblica udienza. Si potrà inoltre chiedere di procedere in camera di consiglio con la partecipazione delle parti in alcuni casi stabiliti dalla leg- ge: quando debba procedersi ai sensi dell’art. 127 c.p.p., oppure quando è proposto ricorso avverso sentenze pronunciate in camera di consiglio senza la partecipazione delle par- ti, a meno che l’appello non sia stato diretto a censurare la specie o la misura della pena. La scelta del rito con cui procedere è irrevocabile e deve essere presentata entro il termine decadenziale di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso d’udienza. La corte, inoltre, dispo- ne d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti se le questioni prospettate siano particolarmente rilevanti.

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