Nel caso in cui si procedesse ai sensi dell’art. 127 c.p.p. l’avviso di fissazione dell’udienza sarà comunicato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini per presentare richie- ste oppure motivi nuovi e memorie di replica sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, dieci giorni per il deposito delle memorie e tre giorni per quelle di replica. Se la corte ritiene di dover dare al fatto una diversa definizione giuridica, potrà disporre il rinvio del giudizio per la trattazione in udienza pubblica o camera di consiglio partecipata, indicandone la ragione. > L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO L’art. 628-bis c.p.p., di nuova introduzione, dispone che il condannato o il soggetto sotto- posto a misura di sicurezza possa richiedere alla corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna, ovvero di disporre la riapertura del procedimento o, infine, “di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Il presup- posto nell’aver ottenuto l’accoglimento del ricorso per l’accertamento di tale violazione. La richiesta di adeguamento alla pronuncia della CEDU deve contenere l’indicazione spe- cifica delle ragioni e deve essere presentata personalmente dall’istante o, nell’ipotesi in cui questi sia deceduto, da un prossimo congiunto per il tramite di un procuratore speciale. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale nel termine di novanta giorni dalla data di definitività della sentenza pronunciata dalla CEDU, allegandovi, oltre a quest’ultima, a che la sentenza o il decreto penale che integrano la violazione.
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