12. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA – DEFINIZIONI > LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E IL SUO ESITO È contenuta nell’art. 42 del D.Lgs. n. 150/22. Per giustizia riparativa si intende «ogni pro- gramma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo con- sensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’a- iuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». L’esito del percorso riparativo è anch’esso definito minuziosamente: «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappre- sentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». > I PROTAGONISTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA Sempre l’art. 42 detta la definizione dei due attori prin cipali. La vittima d el reato e la per- sona indicata come autore dell’offesa. La prima è «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patri- moniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte e’ stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»; Il secondo, invece, è «1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della pro- posizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l’imputato; 4) la perso- na sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato».
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