Guida RiformaPenale

Ai protagonisti principali se ne aggiunge uno eventuale: il familiare della vittima, ossia «il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la per- sona che e’ legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa». 13. PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI > A QUALI PRINCIPI SI ISPIRA E A COSA TENDE LA GIUSTIZIA RIPARATIVA? I principi generali sono elencati nell’art. 43 del decreto, essi sono: a. la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall’offesa; b. l’equa considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa; c. il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa; d. il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; e. la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giu- stizia riparativa; f. la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; g. l’indipendenza dei mediatori e la loro equi prossimità rispetto ai partecipanti ai pro- grammi di giustizia riparativa;

37

Made with FlippingBook Online newsletter maker