h. la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. Se quelli precedentemente elencati sono i principi generali, va altresì sottolineato che i programmi di giustizia riparativa, per espressa previsione di legge, tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità. > L’ACCESSO AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA In ordine all’accesso ai programmi di giustizia riparativa si prevede che esso è assoluta- mente gratuito. Si specifica che l’accesso è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. L’unica limitazione prevista è quella derivante dal pericolo concreto per i partecipanti, connesso allo svolgimento del programma. I principi sull’accesso sono disciplinati dall’art. 44 del decreto: alla giustizia riparativa si può fare accesso senza preclusioni derivanti dalla fattispecie di reato o dalla sua gravità. Ai pro- grammi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, o per intervenuta causa estintiva del reato. Si precisa an- che che, se si tratta di delitti perseguibili a querela, ai programmi di giustizia riparativa si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta. > I DIRITTI DEI PARTECIPANTI Sono disciplinati negli artt. 47 e 48 del Decreto. In via di estrema sintesi si prevede che i protagonisti hanno diritto a essere informati circa la giustizia riparativa e le sue possibilità di sviluppo. In particolare questo diritto è esercitato per il tramite dell’autorità proceden- te, che dovrà informare della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia la vittima del reato, sia il soggetto indicato come autore dell’offesa. Analogamente, anche il mediatore dovrà contribuire a rendere effettivo questo diritto, illustrando ai partecipanti come si accede ai programmi, il modo in cui essi si svolgono e il loro possibile esito. Per quanto riguarda il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, esso va raccolto nel corso del primo incontro con il mediatore e, se autore dell’offesa e vittima lo richiedono, in presenza dei rispettivi difensori. Il consenso deve essere personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. Nel caso di minorenni infra quattor- dicenni la manifestazione del consenso può essere espressa dall’esercente la responsabili- tà genitoriale, dopo aver ascoltato e raccolto il consenso del minore. Laddove il minore sia
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